Cassazione Civile, Ordinanza n. 00075/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Nel passivo fallimentare una parte dei crediti iscritti in cartelle esattoriali non è stata ammessa perché ritenuta prescritta. L'agente della riscossione ha proposto opposizione allo stato passivo, ma il tribunale l'ha rigettata ritenendo non provata l'interruzione della prescrizione. In particolare, il tribunale ha escluso che avesse efficacia interruttiva la precedente opposizione agli estratti di ruolo promossa in sede di merito dal debitore poi fallito, definita con sentenza di rigetto, richiamando un orientamento che negava all'azione di accertamento negativo l'effetto interruttivo della prescrizione. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha denunciato la violazione degli artt. 2935, 2943, comma 2, e 2945, comma 2, c.c., sostenendo che il giudizio instaurato dal debitore nel 2009 e definito nel 2016 aveva interrotto la prescrizione perché, nel costituirsi, l'ente di riscossione aveva chiesto il rigetto delle domande del contribuente, così sostanzialmente ribadendo e facendo valere giudizialmente il proprio credito. Si richiama anche l'evoluzione giurisprudenziale culminata in Cass. 21799/2021, che ha riconosciuto efficacia interruttiva, in concreto, alla difesa del convenuto nell'azione di accertamento negativo quando essa valga a far accertare il credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato continuità con l'indirizzo secondo cui, pur non essendo l'azione di accertamento negativo di per sé idonea a interrompere la prescrizione, la costituzione del convenuto che chieda il rigetto della domanda può avere efficacia interruttiva ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., se in concreto è diretta a ribadire le ragioni del credito e a chiederne l'accertamento giudiziale. Poiché il tribunale non ha applicato tale principio, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che dovrà riesaminare la questione attenendosi al principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al decorso della prescrizione.
la Corte ribadisce che l'interruzione può derivare da una domanda giudiziale o da un atto che, in concreto, manifesti la volontà di far valere il credito nei confronti del debitore.
l'atto interruttivo produce gli effetti permanenti previsti dalla norma, quando la domanda è idonea a far valere giudizialmente il credito.
l'azione di accertamento negativo proposta dal debitore non è, di per sé, idonea a interrompere la prescrizione; rileva però la concreta attività processuale della controparte.
Massime di principio
- L'azione di accertamento negativo del debito, considerata isolatamente, non produce automaticamente l'interruzione della prescrizione del credito controverso.
- La domanda del convenuto di rigetto dell'azione di accertamento negativo può avere efficacia interruttiva della prescrizione se, per il suo contenuto sostanziale, equivale a ribadire la pretesa creditoria e a chiederne l'accertamento giudiziale.
- Ai fini dell'effetto interruttivo non conta la sola formula processuale utilizzata, ma il contenuto concreto dell'atto e la sua idoneità a manifestare in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.
- Se il giudice di merito esclude la prescrizione senza confrontarsi con tale criterio sostanziale, il provvedimento è censurabile per violazione delle norme sulla prescrizione e va cassato con rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00060/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_civile · 3 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00061/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_civile · 3 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00062/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_civile · 3 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00063/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_civile · 3 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00064/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_civile · 3 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00065/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →