Cassazione Civile, Ordinanza n. 37586/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una contribuente, quale socia di una società di persone, aveva impugnato un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relativo all’anno d’imposta 2000. La CTP aveva accolto il ricorso. In appello, l’Ufficio sosteneva di avere ritualmente notificato l’atto di appello al procuratore costituito, con notifica che doveva ritenersi valida ai sensi degli artt. 17 d.lgs. 546/1992 e 170 e 330 c.p.c.; in via subordinata, deduceva che, anche a voler ritenere la notifica nulla, la CTR avrebbe dovuto disporne la rinnovazione ex artt. 156, 162, 291 e 350 c.p.c. e norme del processo tributario richiamate. La CTR aveva invece dichiarato inammissibile l’appello ritenendo invalida la notifica per difetto di riferibilità al contribuente. In cassazione l’Agenzia ha censurato tale statuizione con due motivi, ma la Corte ha rilevato d’ufficio una causa preliminare e assorbente: la nullità dell’intero giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci e della società, trattandosi di controversia su accertamento unitario relativo a società di persone.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso dell’Agenzia non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dalla rilevata nullità processuale.
Norme richiamate
la notifica dell'atto di impugnazione al procuratore costituito è considerata pienamente equiparata alla notifica alla parte presso il procuratore
richiamato per sostenere la validità della notificazione al difensore costituito
richiamato per la disciplina della notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito
richiamato in relazione alla sanatoria delle nullità degli atti processuali
richiamato in relazione agli effetti della nullità e alla rinnovazione dell'atto
richiamato per la rinnovazione della notificazione nulla
richiamato in tema di appello e regolarizzazione del contraddittorio
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato come norma di rinvio al codice di procedura civile nel processo tributario
richiamato come disciplina processuale applicabile all'appello nel rito tributario
impone l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario
menzionato per la trattazione camerale con proposta del relatore
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi di società di persone e dei soci, l'unitarietà dell'accertamento comporta litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci interessati.
- Se il giudizio di merito si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il processo è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Il giudice, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, deve disporla ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/1992; in difetto, la sentenza è nulla e va cassata con rinvio.
- Quando ricorre una nullità processuale assorbente, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito o ad altre questioni processuali
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