Sentenza del 13/12/2022 n. 5858 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Rettifica del reddito d'impresa con utilizzo del metodo analitico-induttivo - Ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - Necessità di un loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa mediante metodo analitico-induttivo basandosi su una doppia presunzione: (1) conteggio di un numero di bottiglie d'acqua asseritamente vendute senza emissione di ricevuta o fattura; (2) applicazione a tutti i mesi dell'anno del valore medio, per litro d'acqua, calcolato sui tre mesi di massimo fatturato (marzo, giugno, settembre). Nel ricostruire i presunti maggiori ricavi l'Ufficio non ha considerato i litri di acqua già inclusi nei menù fissi (prezzo forfettario comprensivo di acqua), né le molteplici modalità di consumo dell'acqua (vendita di singoli bicchieri, acqua servita insieme a caffè, uso di acqua nella preparazione di bevande come cocktail, ecc.). Pertanto le presunzioni adottate sono risultate prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. 600/1973 e sono state valutate in modo atomistico e non in un giudizio complessivo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto illegittima la rettifica operata dall'Ufficio per carenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni adottate. Ha quindi annullato (o dichiarato infondata) la parte dell'accertamento relativa ai presunti maggiori ricavi derivanti dalle vendite di acqua non documentate. La sentenza ha richiamato il principio che le presunzioni semplici possono essere utilizzate ma devono essere esaminate nel loro insieme e motivate, e che non è ammissibile estendere i valori medi di pochi mesi a tutto l'anno senza adeguata giustificazione. In sostanza il ricorso del contribuente è stato accolto.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 39, co. 1, lett. d)
Stabilisce i requisiti per l'accertamento induttivo: le presunzioni (anche semplici) devono avere carattere di gravità, precisione e concordanza; la sentenza ha applicato questi requisiti per escludere la validità delle stime operate dall'Ufficio.
Rilevanza delle regole probatorie relative alle presunzioni: la decisione richiama che l'onere della prova e il valore delle presunzioni devono essere valutati nel loro complesso e con riferimento ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.
Giurisprudenza di riferimento (Cass.)
cit. Cass. 2006/14, 1575/07, 12002/17, 5374/17
La giurisprudenza citata conferma i principi sulla ammissibilità delle presunzioni semplici solo se dotate di gravità, precisione e concordanza e sulla necessità di un esame complessivo delle stesse, richiedendo motivazioni adeguate per l'estensione di risultati parziali al periodo d'imposta intero.
Massime di principio
- Le presunzioni semplici possono legittimare un accertamento analitico-induttivo solo se sono gravi, precise e concordanti; mancanza di uno di questi requisiti rende l'accertamento illegittimo.
- Le presunzioni devono essere valutate nel loro insieme in un giudizio globale e non in maniera atomistica: è necessario esaminare tutte le circostanze rilevanti che possono spiegare i dati oggetto di presunzione.
- Non è ammissibile applicare a tutto l'anno valori medi ricavati da pochi mesi (ad esempio mesi di picco) senza adeguata giustificazione della loro rappresentatività; la scelta del campione temporale va motivata.
- L'amministrazione deve considerare elementi che escludono l'esistenza di ricavi non dichiarati (es. acqua inclusa nei menù a prezzo fisso, uso dell'acqua nelle preparazioni, vendita di bicchieri singoli) prima di imputare maggiori ricavi.
- Il contribuente può efficacemente contestare accertamenti analitico-induttivi documentando la composizione dei menù, le modalità di servizio e i consumi usuali, nonché contestando la rappresentatività dei periodi usati per le stime.
- Per l'Ufficio è opportuno fornire una motivazione dettagliata su metodo e calcoli (criteri di conteggio, esclusioni effettuate, ragioni della selezione dei mesi) quando si ricorre a stime basate su presunzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 dic 2022Sentenza del 13/12/2022 n. 443 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
- Sentenza · 13 dic 2022Sentenza del 13/12/2022 n. 911 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
- Sentenza · 13 dic 2022Sentenza del 13/12/2022 n. 923 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 13 dic 2022Sentenza del 13/12/2022 n. 925 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 13 dic 2022Sentenza del 13/12/2022 n. 1341 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 13 dic 2022Sentenza del 13/12/2022 n. 5854 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →