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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12491/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La lite origina da un giudizio promosso da una società correntista e da alcuni soggetti che si assumevano garanti nei confronti della banca per ottenere la declaratoria di nullità di varie pattuizioni di un conto corrente bancario, in particolare interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e addebiti ritenuti usurari in alcuni trimestri. La banca resistette, eccependo anche l'improcedibilità della domanda e la prescrizione, e propose domanda riconvenzionale per l'accertamento del saldo passivo. In appello, la Corte territoriale ritenne che i ricorrenti persone fisiche dovessero rispondere non già come fideiussori in proprio, ma quali eredi di un soggetto deceduto. I ricorrenti hanno censurato tale impostazione con sette motivi: dedotta extrapetizione, errore percettivo sui documenti, violazione del principio di domanda e della legittimazione attiva, motivazione apparente, omesso esame del fatto decisivo della sottoscrizione delle fideiussioni da parte del de cuius quale legale rappresentante della società e non in proprio, oltre a doglianze subordinate sulla ripartizione dell'onere della prova nel ricalcolo del saldo e sulla nullità del contratto di conto corrente monofirma.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, riqualificandolo come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché decisiva era la circostanza della sottoscrizione delle fideiussioni da parte del de cuius quale legale rappresentante della società e non in proprio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, affinché esamini specificamente tale fatto storico. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale della banca. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di extrapetizione dedotto nel primo motivo.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio della domanda e alla dedotta carenza di legittimazione attiva.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'errore percettivo e alla valutazione delle risultanze documentali.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti sulla titolarità dell'interesse ad agire e sulla riferibilità della pretesa.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria delle scritture e sottoscrizioni fideiussorie.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel contesto della tutela giurisdizionale della pretesa e della legittimazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova, specie nel ricalcolo del saldo del conto corrente.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato in relazione al rapporto di conto corrente bancario.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per il tema della decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti del giudicato e alle preclusioni sul tema della prescrizione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato in relazione all'interpretazione del contratto bancario e della forma scritta.

  • art. 1327 c.c.

    Richiamato nel contesto della formazione del contratto e del consenso della banca.

  • art. 117 T.U.B.

    Richiamato sulla forma scritta dei contratti bancari e sulla sua funzione di tutela del cliente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per i vizi di nullità della sentenza e per alcune censure prospettate come violazione processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, riqualificato dalla Corte sul punto centrale.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990

    Richiamato, in via subordinata, nel passaggio sulle fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato, in via subordinata, nel richiamo al principio delle Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Richiamato per la verifica dell'assolvimento dell'onere di specificazione nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando la censura investe la mancata considerazione di un fatto storico decisivo relativo alla titolarità del rapporto controverso, il motivo può essere riqualificato come vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., purché il fatto sia specificamente indicato e decisivo.
  • La qualità di parte obbligata in un rapporto di garanzia deve risultare da una sottoscrizione o da elementi documentalmente riferibili in modo chiaro al soggetto chiamato a rispondere; in mancanza, non può presumersi la garanzia in capo alla persona fisica solo perché legata alla società firmataria.
  • Il giudice di merito deve esaminare espressamente il fatto storico documentale che incide sulla titolarità passiva del rapporto; se tale fatto è decisivo, la sua omissione comporta cassazione con rinvio.
  • Le questioni subordinate sulla ripartizione dell'onere probatorio, sulla prescrizione o sulla validità formale del contratto restano assorbite quando venga accolto il motivo che incide in via preliminare sulla riferibilità soggettiva dell'obbligazione.
  • Nei rapporti bancari, il tema della forma scritta e della validità del contratto monofirma resta subordinato alla corretta individuazione del soggetto effettivamente obbligato nel rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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