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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1630/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1‑bis, d.P.R. n. 309/1990, contestando la mancata riqualificazione del fatto come "di lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente rilevava la modicità del quantitativo di sostanze (eroina con 1,0344 g di principio attivo; cocaina con 0,136 g di principio attivo), la scarsità della somma in suo possesso (385 euro) e sosteneva che la presenza di due tipi di stupefacente e la presunta attività di cessione non potevano impedire automaticamente il riconoscimento della fattispecie attenuata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo relativo alla motivazione non ammissibile nella parte in cui chiedeva una diversa valutazione completa dei fatti (vietato in sede di legittimità), ma ha accolto il motivo per violazione di legge. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nella valutazione della corrispondenza tra norma e fatto: la diversità delle sostanze e aspetti quali il nascondimento non erano di per sé ostativi, mentre i quantitativi davvero esigui dei principi attivi (1,0344 g eroina; 0,136 g cocaina) e la somma trovata erano elementi assorbenti che consentivano di qualificare il fatto come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla qualificazione giuridica; i fatti sono stati ricondotti all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la rideterminazione della pena.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    La norma prevede la fattispecie attenuata per le condotte di minima offensività in materia di stupefacenti. La Corte ha interpretato che la valutazione deve essere complessiva secondo gli indici indicati dalla disposizione e che un indice (es. quantitativo molto modesto del principio attivo) può risultare assorbente ai fini del riconoscimento della lieve entità.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1‑bis

    Norme che disciplinano le fattispecie di cessione e detenzione illecite di stupefacenti; la sentenza originaria aveva qualificato il fatto ai sensi di questi commi, ma la Cassazione ha ritenuto debba applicarsi invece il comma 5 per effetto della valutazione di lieve entità.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamata nella motivazione della giurisprudenza di legittimità come principio di proporzionalità della sanzione penale e finalità rieducativa che giustifica il riconoscimento di fattispecie attenuate per minore offensività.

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Norma citata in chiusura procedurale; qui richiamata per effetti processuali relativi alla pronuncia di annullamento e rinvio.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 51063/2018, Murolo; Sez. U. n. 35737/2010, Rico; Sez. U. n. 17/2000, Primavera; Sez. U. n. 9148/1991, Parisi)

    Orientamenti richiamati che chiariscono: (i) la diversità di sostanze non preclude automaticamente la lieve entità; (ii) gli indici previsti devono essere valutati complessivamente senza gerarchie rigide; (iii) tuttavia un indice particolarmente assorbente (es. quantitativi di principio attivo molto modesti) può determinare il riconoscimento della fattispecie attenuata.

Massime di principio

  • La valutazione della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è complessiva: nessun singolo elemento ha automaticamente valore decisivo, ma un indice può essere "assorbente" se chiaramente indicativo della minima offensività.
  • La diversità delle sostanze detenute non impedisce di per sé il riconoscimento della fattispecie attenuata: va considerato il complesso degli elementi (quantità di principio attivo, modalità, proventi, ecc.).
  • Quantitativi molto contenuti del principio attivo (anche se presenti più tipi di droga) possono giustificare la qualificazione come "lieve entità" quando dimostrano la ridotta offensività dell'azione.
  • Circostanze quali il luogo del nascondiglio o la presenza di acquirenti in fila non sono, di per sé, elementi decisivi per escludere la lieve entità; vanno ponderate nel contesto complessivo.
  • In sede di cassazione non è consentito riesaminare librettamente le prove per sostituirsi al giudice di merito: i motivi di merito sulla valutazione delle emergenze processuali sono in genere inammissibili, salvo errori di diritto o applicazione normativa.
  • Quando la Corte di legittimità riscontra una errata applicazione della norma (violazione di legge) può annullare la qualificazione e ricondurre i fatti alla fattispecie attenuata; talvolta ciò rende inutile un'ulteriore istruttoria e la causa viene rinviata per la sola determinazione della pena.
  • La presenza di proventi non consistenti (es. somme modeste) rafforza l'interpretazione di "piccolo spaccio" ma deve essere valutata insieme agli altri elementi.
  • Per difensori: è utile documentare quantitativi effettivi del principio attivo e i profili economici per sostenere la richiesta di riconoscimento della lieve entità; per l'accusa: evidenziare elementi strutturali di spaccio continuativo o organizzato è necessario per escluderla.

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