Cassazione Penale, Ordinanza n. 25227/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello lamentando, con il primo motivo, vizio di carenza e illogicità della motivazione quanto alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per invasione di terreni. Contestava inoltre il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La doglianza era formulata anche come mancata considerazione di tutti gli elementi emergenti dagli atti, ma la Corte di cassazione la ha qualificata come mera reiterazione dei motivi di appello e come richiesta di rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse adeguatamente e logicamente motivata sia sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell'imputato, sulla base delle risultanze istruttorie e degli accertamenti dei Carabinieri, sia sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, in ragione della natura permanente del reato e della notevole estensione dell'area abusivamente occupata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'invasione di terreni o edifici, richiamata come base del capo d'imputazione e della condanna confermata in appello.
Richiamato con il reato di invasione di terreni, senza ulteriori approfondimenti nel testo.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della natura permanente del reato e dell'estensione dell'occupazione abusiva.
art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia indicato le ragioni della decisione e abbia implicitamente disatteso le deduzioni incompatibili dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del merito o una diversa valutazione delle prove, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- La motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede una risposta espressa a ogni singola deduzione dell'appello, essendo sufficiente che il ragionamento decisorio indichi le ragioni poste a base della decisione e mostri di aver considerato i fatti decisivi.
- La censura che denuncia il mancato esame di tutti gli elementi di prova è inammissibile quando, in realtà, mira a sollecitare una differente ponderazione del materiale istruttorio e non evidenzia un effettivo vizio motivazionale.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il reato presenti caratteristiche di permanente offensività e l'ampiezza della condotta renda non lieve il fatto sotto il profilo concreto.
Come è indicizzato
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