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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44529/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Milano che l'ha ritenuta responsabile del reato di ricettazione per aver incassato due assegni (12.000 e 4.000 euro) consegnatigli dalla sorella Tiziana. Pirola deduce la mancanza del dolo della ricettazione e invoca la buona fede al momento della ricezione dei titoli, richiamando le dichiarazioni rese ex art. 391-bis c.p.p., la propria incensuratezza, la presunta legittimità dell'operazione e il fatto che altre persone avevano riscosso assegni in analoghe situazioni senza essere perseguite. Contesta inoltre la mancata qualificazione della condotta come contravvenzione ex art. 712 c.p., la mancata applicazione dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. e vizi di motivazione in relazione alla valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione della Corte di appello: sussiste il dolo (anche nella forma del dolo eventuale) per il reato di ricettazione relativo agli assegni riscosso da Giannina Pirola. Richiamando i precedenti elementi probatori, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione che la ricorrente fosse consapevole, o avesse accettato il rischio, dell'origine truffaldina dei titoli (fatto supportato da precedenti protesti di assegni, dal ruolo assunto dalla ricorrente nelle comunicazioni con vittime e dalla peculiarità degli assegni privi di beneficiario). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). In sede di gravame di merito era stata altresì dichiarata estinta per prescrizione la contestazione di truffa e rideterminata la pena per i reati di ricettazione (pena di riferimento nella sentenza di appello: un anno e quattro mesi di reclusione e euro 2.666,00 di multa), mentre le statuizioni civili nei confronti della parte civile erano state revocate.

Norme richiamate

  • art. 648, secondo comma, codice penale

    La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'attenuante prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p. in ragione della gravità del fatto e dell'entità degli assegni, considerati indici della rilevanza del profitto ricettato.

  • art. 712 codice penale

    Richiamata dalla difesa come possibile qualificazione contravvenzionale (acquisto di cose di sospetta provenienza). La Corte ha distinto la contravvenzione (che richiede mera colpa/diligenza) dal reato di ricettazione, ritenendo nel caso concreto sussistente il dolo eventuale necessario per la ricettazione.

  • art. 391-bis codice di procedura penale

    Le dichiarazioni rese ai difensori ai sensi dell'art. 391-bis sono state valutate dalla Corte, ma la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito abbia correttamente considerato tali dichiarazioni nel complesso probatorio senza ignorarne gli effetti; le dichiarazioni del marito non sono state ritenute idonee a rovesciare il quadro probatorio.

  • artt. 42 e 43 codice penale

    La difesa ha invocato l'assenza del dolo e la responsabilità colposa. La Corte ha applicato la nozione di dolo eventuale (art. 42 e segg.) ritenendo che l'agente si fosse rappresentato la concreta possibilità che i titoli provenissero da truffa e avesse accettato il rischio.

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. Un., n. 12433 del 26/11/2009 (Nocera)

    Principio richiamato secondoché la ricettazione può sussistere anche in presenza di dolo eventuale: è sufficiente che l'agente si rappresenti la concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa e ne accetti il rischio, distinto dalla mera negligenza che caratterizza l'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Massime di principio

  • La ricettazione può sussistere non solo in presenza di dolo diretto ma anche con dolo eventuale: basta che l'agente si rappresenti la concreta possibilità dell'origine delittuosa e accetti il rischio.
  • La mera accettazione di un bene da un familiare non esclude automaticamente responsabilità: elementi fattuali (assenza di beneficiario/data sugli assegni, precedenti protesti, ruolo attivo nella promozione dell'operazione) possono far ritenere la consapevolezza o l'accettazione del rischio.
  • L'ipotesi contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.) è distinta dalla ricettazione ed è applicabile solo quando manca il dolo e sussiste mera colpa o negligenza; il qualificare la condotta dipende dall'elemento soggettivo accertato.
  • Le dichiarazioni rese ai difensori ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. vanno considerate nel complesso probatorio, ma non sono per sé decisive: devono essere valutate alla stregua degli altri elementi oggettivi a supporto della consapevolezza dell'imputato.
  • In appello e in cassazione le censure generiche che non si confrontano con i punti probatori essenziali e motivati dalla sentenza di merito sono inammissibili; per ottenere l'annullamento è necessario contestare analiticamente la valutazione probatoria e indicare quali elementi specifici sono stati erroneamente valutati.

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