Cassazione Penale, Sentenza n. 33429/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/11/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha revocato, ex art. 168 c.p., i benefici della sospensione condizionale della pena concessi con tre provvedimenti precedenti (sentenze definitive del 29/6/2009, 15/11/2010 e 21/9/2021). Il ricorrente contestava la revoca sostenendo che una delle condanne (la sub 2) si era estinta e che nei cinque anni successivi alle condanne non aveva commesso nuovi reati tali da giustificare la revoca; denunciava inoltre erronea applicazione degli artt. 168 c.p. e 445, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la revoca ex art. 168, primo comma, n. 1 c.p., perché nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato delle sentenze (25/11/2009 e 1/4/2011) il ricorrente ha commesso un ulteriore reato ad aprile 2013 per il quale è stato condannato con sentenza divenuta definitiva (sentenza sub 1). La revoca della sospensione ha carattere dichiarativo e opera di diritto al momento del verificarsi del presupposto; le condanne sommate superano i limiti di concedibilità del beneficio ai sensi dell'art. 163 c.p., per cui l'iter motivazionale dell'ordinanza impugnata è corretto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
primo comma e quarto comma
La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quando, durante il periodo di sospensione, il condannato commetta un delitto o venga a nuova condanna che, cumulata a quelle precedenti, faccia superare i limiti di concedibilità. La revoca ha natura dichiarativa e opera ex tunc dal momento del verificarsi del presupposto; il quarto comma è richiamato in relazione alla documentalità delle cause ostative già note al giudice della cognizione.
Stabilisce i limiti di pena entro i quali è concedibile la sospensione condizionale; per il giudice dell'esecuzione si verifica se la somma delle pene supera tali limiti, con conseguente impossibilità o revoca del beneficio.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in ordine agli effetti dell'estinzione del reato; la Corte però ha ritenuto che, nel caso concreto, la condanna per il reato successivo era intervenuta e divenuta definitiva, incidendo sui presupposti per la sospensione.
Prevede la condanna alle spese processuali per ricorsi dichiarati manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente anche al versamento alla Cassa delle ammende, quantificato in euro 3.000,00.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Riferimento giurisprudenziale usato per motivare la determinazione della somma alla Cassa delle ammende, sul criterio che l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso può essere valutata per tarare la sanzione.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 c.p. è automatica (di diritto) quando si verifica il presupposto previsto (nuovo delitto o nuova condanna che, cumulata, superi i limiti di concedibilità): il provvedimento del giudice dell'esecuzione ha funzione meramente ricognitiva.
- Nel valutare la revoca occorre verificare le date di passaggio in giudicato delle sentenze e se, nel quinquennio o nel periodo di sospensione, sia intervenuta una nuova condanna divenuta definitiva: se sussiste, la revoca opera ex tunc.
- L'effetto estintivo, richiamato dal ricorrente, riguarda la pena e non gli altri effetti penali; pertanto l'eventuale estinzione di un reato non annulla automaticamente gli effetti di una successiva condanna intervenuta nel periodo di sospensione.
- Se le cause ostative erano documentalmente note al giudice della cognizione, ciò può incidere sulla legittimità della concessione del beneficio in primo grado (art. 168, comma 4), ma la presenza di una successiva condanna può comunque determinare la revoca per le ragioni sopra indicate.
- In sede di Cassazione, i ricorsi privi di prospettazioni nuove o che non incidono sui fondamenti giuridici dell'ordinanza impugnata possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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