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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19722/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato è rimasta ferma, con la sola esclusione in appello dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p. e la conseguente riduzione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p. con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna per furto aggravato in concorso. Il ricorso articolava due motivi: con il primo deduceva vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale; con il secondo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi critici rispetto a una motivazione già logicamente corretta; ha ritenuto il secondo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva escluso l'istituto sulla base delle modalità della condotta, della tenacia del dolo, della non trascurabile gravità del danno e dell'abitualità del ricorrente nei delitti contro il patrimonio.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Aggravante esclusa dalla Corte di appello con conseguente modifica del trattamento sanzionatorio.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    Aggravante confermata in relazione al reato di furto contestato.

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato posto a base della contestazione.

  • art. 624 c.p.

    Furto base, quale reato oggetto della condanna confermata.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Recidiva contestata e confermata nella sentenza impugnata.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la genericità e l'indeterminatezza lo rendono inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti delineati dalla norma e non per una mera diversa lettura del fatto.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    La motivazione deve presentare un effettivo contrasto logico con massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento per integrare il vizio denunciabile.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta, l'intensità del dolo, la gravità del danno e l'abitualità del reo ne smentiscano l'applicabilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di vizio di motivazione deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente contestare in modo generico la ricostruzione della responsabilità senza indicare gli esatti passaggi motivazionali o gli elementi di fatto ritenuti erronei.
  • La mera proposta di una lettura alternativa del compendio probatorio non integra, di per sé, il vizio di motivazione rilevante in cassazione quando la sentenza impugnata presenti un percorso argomentativo logicamente coerente.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata valorizzando modalità della condotta, intensità del dolo, gravità del danno e abitualità del comportamento del reo; tali elementi sono idonei a escludere la minima offensività richiesta dall'istituto.
  • Quando la motivazione sul diniego della particolare tenuità è congrua e fondata su parametri normativi e fattuali pertinenti, la censura di omessa applicazione dell'istituto è manifestamente infondata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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