Cassazione Penale, Sentenza n. 11639/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati relativi a associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stup.) e traffico di cocaina (art. 73 T.U. stup.). Il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione sui gravi indizi in relazione alla sua partecipazione all'associazione (sostiene di essere solo a conoscenza degli illeciti del cognato e di non detenere stupefacenti o denaro per l'associazione) e contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, richiedendo gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico in luogo del carcere.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ritiene il ricorso generico e meramente reiterativo delle censure svolte in sede di riesame senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Sul piano dei gravi indizi la Corte conferma che l'ordinanza del Tribunale del riesame offre adeguata motivazione: numerose intercettazioni e elementi indizianti indicano pluralità di soggetti, ripartizione di compiti, stabilità dell'organizzazione e la detenzione della "cassa" dell'associazione da parte del ricorrente e della moglie. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte condivide la valutazione del Tribunale del riesame sul concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati, la rilevanza della quantità di stupefacente (4,00 kg di cocaina per il capo 52) e l'inidoneità delle misure meno afflittive, considerata la necessità di recidere i contatti dell'indagato con il vasto contesto criminale. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 T.U. stupefacenti
Riconoscimento della sussistenza del reato associativo: la Corte ritiene che gli elementi indizianti (intercettazioni, ripartizione compiti, stabilità del gruppo) configurino la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
art. 73 T.U. stupefacenti
Riferimento ai singoli reati di traffico di sostanze stupefacenti; la Corte osserva che i gravi indizi anche per i reati ex art. 73 non sono contestati nel ricorso e che la notevole quantità di cocaina (4,00 kg) aggrava il quadro cautelare.
Richiamati in relazione alla concorso di persone e al concorso materiale/ideale nei reati contestati; usati per inquadrare la partecipazione dell'indagato nei reati commessi.
Richiamato in sede di censura dal ricorrente; la Corte non rileva violazioni di legge ex art. 273 nella motivazione del provvedimento impugnato.
Norma sulle misure cautelari personali: la Corte valuta la corretta applicazione dei criteri di necessità e proporzionalità nella scelta della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive.
Utilizzata per richiamare la presunzione sulla gravità dei fatti e il possibile rischio di reiterazione; la Corte ritiene legittima la valutazione del Tribunale circa il pericolo concreto di reiterazione.
Richiamato tra le norme processuali contestate; non emergono violazioni specifiche nella motivazione del riesame.
Norma che consente la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende per le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili; applicata per condannare il ricorrente a Euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla valutazione dei gravi indizi in materia di misure cautelari è limitato: la Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito del giudice del riesame salvo travisamento incontestabile delle prove.
- Le intercettazioni e il loro significato costituiscono valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; una diversa interpretazione in Cassazione richiede dimostrazione di travisamento della prova.
- La gravità del reato e la rilevante quantità di stupefacente possono incidere sulla valutazione del pericolo di reiterazione e dell'inidoneità delle misure meno afflittive.
- La mera asserzione che i contatti siano 'di natura parentale' non è sufficiente se dalle conversazioni emergono legami di cointeresse nella gestione di attività illecite: il contesto e il contenuto vanno valutati nel loro insieme.
- Per ottenere l'attenuazione della misura cautelare in fase di impugnazione è necessario un confronto specifico e motivato con le argomentazioni del provvedimento impugnato; censure generiche e ripetitive sono inammissibili e possono comportare condanne per spese e ammende.
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