Cassazione Civile, Ordinanza n. 29328/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'ente locale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che definiva una controversia indicata come attinente al lavoro autonomo. Prima della decisione, le parti hanno depositato un'istanza congiunta dalla quale risultava la rinuncia al ricorso da parte del Comune e la contestuale accettazione da parte dei controricorrenti; è stato anche richiamato un accordo transattivo con previsione di compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso non è stato quindi esaminato nel merito, poiché la questione processuale centrale riguardava l'efficacia della rinuncia al ricorso in cassazione e i relativi effetti sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso, ritenendo sufficiente l'atto sottoscritto dalla parte e dai difensori e rilevando che, nel giudizio di legittimità, la rinuncia produce estinzione del processo senza necessità di accettazione ai fini dell'effetto estintivo. Ha escluso ogni statuizione sulle spese, in ragione dell'accordo tra le parti, e ha pure escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato solo per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
La rinuncia al ricorso deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; nel giudizio di cassazione la rinuncia produce effetti estintivi senza necessità di accettazione delle altre parti.
Richiamato in contrapposizione all'art. 390 c.p.c. per evidenziare che, nel giudizio di cassazione, l'accettazione della controparte non è richiesta per l'effetto estintivo.
La condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia; opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come fonte introduttiva della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo, senza che l'effetto estintivo dipenda dall'accettazione delle altre parti.
- L'adempimento della notifica o comunicazione della rinuncia alle controparti è funzionale essenzialmente a consentire l'adesione e a evitare la condanna alle spese del rinunciante.
- Se le altre parti aderiscono alla rinuncia, personalmente o tramite difensori muniti di mandato speciale, può essere esclusa la condanna alle spese di legittimità.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità non si estende, in via analogica, al caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
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