Cassazione Penale, Sentenza n. 32976/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagata era sottoposta agli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. Il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito tale misura con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A seguito dell'appello del Pubblico Ministero, il Tribunale di Milano, quale giudice dell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p., aveva annullato il provvedimento del GIP e ripristinato gli arresti domiciliari, ritenendo assorbente una nullità derivante dall'omesso avviso al Pubblico Ministero del deposito della richiesta di sostituzione della misura cautelare. La ricorrente ha dedotto, con unico motivo, violazione degli artt. 275 e 299 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che mancassero esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e valorizzando la propria incensuratezza, il comportamento processuale positivo, il rigoroso rispetto delle prescrizioni, le capacità di autocustodia, il ravvedimento rispetto all'esperienza dell'arresto e l'attivazione per reperire un'attività lavorativa lecita. La Corte ha rilevato che tali censure non si confrontavano con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, fondata sulla nullità processuale conseguente all'omesso avviso al Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il Tribunale aveva annullato il provvedimento del GIP non per una valutazione nel merito delle esigenze cautelari, ma perché la richiesta di sostituzione della misura non era stata comunicata al Pubblico Ministero, in violazione della disciplina sulla sua partecipazione obbligatoria al procedimento. Tale nullità era stata ritenuta assorbente rispetto alle questioni di merito. Poiché la ricorrente non aveva censurato questa specifica ratio decidendi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per la quale l'indagata era sottoposta alla misura cautelare; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
Disciplina l'appello avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali, nel cui ambito il Tribunale ha annullato il provvedimento del GIP.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla ritenuta insussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte non esamina nel merito tale censura.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sostituzione della misura cautelare; la decisione non affronta nel merito i presupposti sostanziali della sostituzione.
La mancata richiesta del parere obbligatorio del Pubblico Ministero, nell'ambito della revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive, comporta la nullità per violazione delle norme concernenti la partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Nella procedura di revoca o sostituzione di una misura cautelare coercitiva, l'omessa richiesta del parere obbligatorio del Pubblico Ministero determina la nullità prevista dall'art. 178, lett. b), c.p.p., per violazione della disciplina sulla partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento.
- L'avviso al Pubblico Ministero della data dell'interrogatorio non sostituisce la successiva richiesta del suo parere sulla revoca o sostituzione della misura cautelare: il primo assicura una partecipazione facoltativa all'udienza, mentre la seconda attiene alla partecipazione obbligatoria al procedimento.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri esclusivamente questioni di merito senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi posta a fondamento del provvedimento impugnato, quando tale ratio sia autonomamente idonea a sorreggerlo.
- Quando il giudice dell'appello cautelare ritiene assorbente una nullità processuale relativa alla partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero, le censure riguardanti la sussistenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari non incidono sulla decisione se non contestano previamente quella nullità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32913/2026 del 07/09/2026
- Sentenza penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32914/2026 del 07/09/2026
- Sentenza penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32915/2026 del 07/09/2026
- Sentenza penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32916/2026 del 07/09/2026
- Sentenza penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32917/2026 del 07/09/2026
- Sentenza penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32920/2026 del 07/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →