Cassazione Penale, Ordinanza n. 08178/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per rapina aggravata e lesioni personali volontarie. La difesa sosteneva che la condanna si fondasse esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta inattendibile, e che l'episodio non fosse finalizzato alla sottrazione di un cellulare e di un portafogli, ma al recupero di somme che l'imputato riteneva dovute in base a un preteso rapporto di credito pregresso. In sostanza, il ricorso chiedeva una diversa lettura del materiale probatorio e una rivalutazione dell'attendibilità della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto mirasse a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha valorizzato la motivazione della sentenza di merito, giudicata immune da vizi logici e giuridici, perché le dichiarazioni della persona offesa erano state riscontrate dagli accertamenti della polizia giudiziaria e dal referto del pronto soccorso, mentre la tesi difensiva del preteso rapporto di dare-avere non era stata provata e non risultavano elementi obiettivi in tal senso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte applica la disciplina dell'inammissibilità del ricorso quando il motivo è diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
"rilettura" degli elementi di fatto
È richiamato il principio per cui alla Corte di cassazione non compete una rilettura del merito e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla coerenza logica e giuridica della motivazione, non mediante una lettura alternativa delle prove.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare l'affermazione di responsabilità se trovano riscontri esterni oggettivi o soggettivi, come accertamenti della polizia giudiziaria e referti medici.
- La prospettazione difensiva di una diversa finalità della condotta, se non sorretta da elementi obiettivi e adeguatamente provata, non impone alla Corte di cassazione una rivalutazione del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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