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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8657/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente deduceva che la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile l'appello per rinuncia implicita a causa della mancata comparizione della parte civile all'udienza di discussione. Il motivo lamentava la violazione delle norme processuali in quanto l'assenza non può essere equiparata a rinuncia implicita all'impugnazione e che la Corte aveva introdotto un onere procedurale non previsto dalla legge, compromettendo il diritto della parte civile al riconoscimento degli interessi risarcitori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. La Corte ha ritenuto violato il principio di immanenza della parte civile (art. 76 c.p.p.), affermando che la mera assenza della parte civile all'udienza di appello e la mancata riproposizione delle conclusioni non costituiscono, di per sé, una rinuncia implicita all'impugnazione. La revoca della costituzione di parte civile può verificarsi solo con dichiarazione espressa secondo l'art. 82 c.p.p. o per i comportamenti specificamente previsti dal comma 2 del medesimo articolo (es.: mancata presentazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 523, valutato solo per il primo grado, o promuovere l'azione davanti al giudice civile).

Norme richiamate

  • art. 76 cod. proc. pen.

    Principio di immanenza della parte civile: la costituzione di parte civile produce effetti in ogni stato e grado del processo; l'assenza all'udienza non comporta automaticamente la revoca tacita della costituzione.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Disciplina della rinuncia all'impugnazione: la rinuncia all'impugnazione richiede la forma espressa prevista dalla norma e non può essere desunta automaticamente dall'assenza della parte civile.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso come norma non idonea a legittimare l'equiparazione tra mancata comparizione e rinuncia implicita; la Corte ha escluso che l'assenza possa essere considerata causa di inammissibilità.

  • art. 602 cod. proc. pen.

    Norma menzionata nel ricorso ma non determinante nella motivazione della Cassazione; la decisione si fonda principalmente sul principio di immanenza e sulle disposizioni di cui all'art. 82.

  • art. 82 cod. proc. pen.

    Stabilisce le modalità di revoca della costituzione di parte civile: la revoca richiede una dichiarazione espressa secondo le forme previste o si determina tramite i due comportamenti concludenti indicati dal comma 2 (mancata presentazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 523 solo in primo grado oppure promuovere l'azione davanti al giudice civile).

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Riferito come comportamento concludente (mancata presentazione delle conclusioni) ma la giurisprudenza applica tale riferimento solo al processo di primo grado, non all'appello.

Massime di principio

  • La sola mancata comparizione della parte civile all'udienza di appello non costituisce rinuncia implicita all'impugnazione; la costituzione di parte civile mantiene efficacia in ogni grado per principio di immanenza.
  • La revoca della parte civile richiede un atto espresso secondo le forme normative o il manifestarsi dei comportamenti specifici previsti dall'art. 82 c.p.p.; i giudici non possono introdurre oneri aggiuntivi non previsti dalla legge.
  • Nei procedimenti d'appello il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per il solo fatto che la parte civile non abbia riproposto le conclusioni o non sia intervenuta all'udienza.
  • Per evitare contestazioni in casi simili, la parte civile dovrebbe formalizzare per iscritto la volontà di mantenere la costituzione (o di rinunciare) e/o assicurare che il difensore depositi memorie o conclusioni anche in sua assenza.
  • Se il giudice d'appello ritiene che vi sia stata rinuncia o comportamento concludente, la questione è sindacabile in Cassazione: la dottrina e la giurisprudenza di legittimità tutelano la posizione della persona offesa contro dedotte revoche implicite.

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