Cassazione Civile, Ordinanza n. 09055/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario proposto dalla società contribuente contro l’atto di irrogazione della sanzione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico della contribuente le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione di una sanzione tributaria nei confronti di una società che aveva fruito di un credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per l’anno d’imposta 2007. La contribuente aveva impugnato la sanzione sostenendo che la disciplina applicabile presentasse un’incertezza normativa oggettiva, in particolare sulle procedure da seguire per accedere al beneficio. I giudici di merito avevano accolto la tesi della società, ritenendo sussistente l’incertezza normativa. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, poiché la CTR avrebbe annullato la sanzione senza indicare gli specifici elementi dai quali desumere l’asserita incertezza normativa oggettiva. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando i principi sull’oggettiva incertezza della norma tributaria e precisando che essa richiede un’impossibilità oggettiva, accertabile dal giudice, di individuare la disciplina applicabile, non bastando una mera incertezza soggettiva o l’esistenza di dubbi interpretativi non qualificati.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Attribuisce al giudice tributario il potere di dichiarare inapplicabile la sanzione amministrativa pecuniaria quando ricorra una condizione di oggettiva incertezza della norma tributaria applicabile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge proposta nel ricorso per cassazione.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 212/2000
Viene richiamato come parametro in tema di esenzione da responsabilità per incertezza normativa oggettiva in materia tributaria.
art. 8 della legge 13 dicembre 2000, n. 388
È richiamato come precedente contesto applicativo del principio di oggettiva incertezza normativa in materia di credito d’imposta.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per incertezza normativa oggettiva richiede una reale e oggettiva impossibilità di individuare la norma tributaria applicabile al caso concreto, accertabile dal giudice, e non una mera difficoltà interpretativa soggettiva del contribuente.
- L’incertezza normativa oggettiva deve essere desunta da fatti-indice specifici e motivati, quali contrasti normativi, assenza o contraddittorietà di prassi, mancanza di precedenti o conflitto tra orientamenti interpretativi; il giudice deve dar conto degli elementi concreti che la integrano.
- La mera pendenza di questioni di legittimità costituzionale o comunitaria non basta, da sola, a integrare l’incertezza normativa oggettiva.
- Quando non residuino ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente contro la sanzione.
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