Cassazione Penale, Sentenza n. 17155/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale: Radosavijevic per i reati indicati nei capi A) e B) e Jovanovic per il delitto di ricettazione in concorso con il marito (capo B). Jovanovic contestava l'errata applicazione dell'art. 648 c.p. e la mancata o illogica motivazione, sostenendo di essere stata assente da casa per circa un mese e di aver ritrovato al suo rientro i beni che il marito le aveva detto fossero stati acquistati o ricevuti da un parente. Radosavijevic censurava il diniego delle attenuanti generiche, richiamando la sua condotta collaborativa (consegna di altri beni il giorno dopo la perquisizione).
La decisione
Per Jovanovic la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo l'assoluzione perché "non ha commesso il fatto": ha ritenuto che la condanna fosse fondata sulla mancata verifica della provenienza dei beni e non su una prova del suo concorso nel momento della ricezione, mentre il reato di ricettazione ha natura istantanea e non consente di ricavare una compartecipazione morale dalla mera condotta successiva. Il ricorso di Radosavijevic è stato dichiarato inammissibile (manifestamente infondato): la Corte ha giudicato congrua la motivazione del giudice di merito riguardo al diniego delle attenuanti generiche, valorizzando le modalità del fatto e la negativa personalità dell'imputato (numerosi precedenti). A carico di Radosavijevic è stata confermata la condanna alle spese processuali e l'obbligo, ex art. 616 c.p.p., di versare una somma di euro 3.000 alla Casa delle Ammende.
Norme richiamate
Il reato di ricettazione e' istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa. Non e' sufficiente, per configurare una compartecipazione, la mera condotta successiva (uso o occultamento) o la mancata verifica della provenienza da parte di chi non ha ricevuto il bene; occorre invece provare il concorso al momento della ricezione.
Norma procedurale che qui regola la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; la Procura ha utilizzato tale strumento per formulare conclusioni sulla fondatezza o inammissibilita' dei ricorsi.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente, in caso di inammissibilita' o rigetto del ricorso, al pagamento di una somma a favore della Casa delle Ammende; applicata per imporre a Radosavijevic il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Per il reato di ricettazione e' necessario provare che l'imputato abbia ricevuto o acquisito il possesso dei beni sapendone l'origine illecita nel momento in cui cio' e' avvenuto; non e' sufficiente la sola condotta successiva o la mancata verifica della provenienza da parte di chi non ha materialmente ricevuto i beni.
- L'assenza dell'imputato al momento della ricezione dei beni (es. soggiorno all'estero) puo' costituire elemento decisivo per l'esclusione del concorso in ricettazione se non emergono prove che dimostrino una partecipazione precedente.
- Il giudice di merito può motivare in modo sintetico il diniego delle attenuanti generiche purché valorizzi elementi ritenuti decisivi (modalità del fatto, personalità e precedenti): non è necessario esaminare e menzionare ogni singolo elemento favorevole prospettato dalla difesa.
- La condanna sulla base di una "posizione di garanzia" o dell'obbligo di verificare la provenienza dei beni rispetto al coniuge non trova fondamento nel reato di ricettazione, salvo prova di una partecipazione effettiva al momento della ricezione.
- Ricorsi generici o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'imposizione di spese e somme a titolo di contribuzione alla Casa delle Ammende.
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