Cassazione Penale, Sentenza n. 06282/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi: (1) violazione di legge per il modo di applicazione della diminuente di cui all'art.89 cod. pen.: la diminuzione è stata applicata solo alla pena base e non anche alle pene aggiunte per continuazione, mentre il ricorrente sostiene che la diminuzione debba incidere sul complesso della pena secondo l'ordine di calcolo prospettato; (2) vizio di motivazione per mancata rivalutazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce del riconoscimento del vizio parziale di mente emerso dalla perizia disposta in esito al rinvio.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto: la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione degli aumenti di pena dovuti alla continuazione, ritenendo che il giudice d'appello debba chiarire i criteri adottati e, se non lo avesse fatto, tenere conto della diminuente di cui all'art.89 cod. pen. La sentenza è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro per nuovo esame sul punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile (ossia la censura sulle attenuanti generiche non è stata riaperta).
Norme richiamate
La diminuzione per vizio parziale di mente ha natura soggettiva e, quando fondata su elementi riferibili alla persona, deve incidere indistintamente su tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione; va considerata sia nella determinazione della pena-base sia nella quantificazione degli aumenti per i reati satellite
Regola il meccanismo di unificazione delle pene nella continuazione (pena del fatto più grave aumentata fino al triplo); i reati-satellite perdono autonomia sanzionatoria e contribuiscono come componenti dell'aumento
I criteri di bilanciamento tra circostanze vanno effettuati con riferimento al reato più grave, ma le circostanze dei reati-satellite devono essere comunque prese in considerazione per determinare gli aumenti
Fornisce i criteri per la determinazione del quantum delle pene e degli aumenti; gli aumenti per continuazione devono essere parametrati ai criteri di cui a questa norma e poi, se occorre, ridotti in ragione della diminuente
art.606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
Fondamenti di cassazione richiamati per dedurre rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti della motivazione in cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini dell'articolo
Aggravante applicata in primo grado su uno degli omicidi e richiamata nel contesto della determinazione della pena iniziale
Massime di principio
- Quando la diminuente è fondata su elementi riferibili alla persona (es. vizio parziale di mente), il beneficio deve essere valutato e applicato a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, non soltanto alla pena-base.
- Ordine corretto di calcolo nelle ipotesi di continuazione con diminuente soggettiva: determinare la pena-base per il reato più grave con il bilanciamento delle circostanze (includendo la diminuente), quindi quantificare gli aumenti per i reati-satellite secondo i criteri di cui all'art.133 e infine applicare la riduzione dovuta alla diminuente anche sugli aumenti, se la diminuente si riferisce alla persona.
- Il giudice deve esplicitare i criteri e i calcoli usati per determinare gli aumenti in continuazione; l'omessa o non chiara motivazione su tale punto può portare all'annullamento con rinvio.
- Le attenuanti generiche già definitivamente decise non possono essere riaperte in sede di legittimità se non connesse agli specifici punti annullati e rinviati; le questioni non annullate restano inammissibili se già esaurientemente decise.
- In presenza di questioni psichiatriche, è importante chiedere e documentare tempestivamente l'istruttoria peritale e far valere in modo preciso in che misura gli elementi emersi sono riferibili alla persona (per ottenere estensione della diminuzione a tutti i capi).
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