Cassazione Penale, Sentenza n. 47510/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per truffa lamentando: 1) vizio di motivazione per presunta mancata considerazione delle difese sulla credibilita della persona offesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella quantificazione della pena per avere omesso il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e per sproporzione della pena pecuniaria rispetto a quella detentiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di una richiesta di rinnovata valutazione del merito probatorio, materia non sindacabile in Cassazione salvo travisamento delle fonti di prova allegato secondo il principio di autosufficienza; la valutazione di attendibilita della dichiarazione ricognitiva e stata giudicata insindacabile in questa sede. Sul secondo motivo la censura e stata considerata reiterativa e quindi non consentita; la Corte d'appello aveva escluso l'attenuante perche il danno era ritenuto non lieve, valutazione di merito non manifestamente illogica. Conseguentemente, per effetto dell'inammissibilita, il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
L'attenuante invocata dal ricorrente non e stata riconosciuta perche la Corte di appello ha ritenuto, con valutazione di merito non manifestamente illogica, che il danno cagionato non fosse lieve.
art. 616 cod. proc. pen.
Per l'inammissibilita del ricorso la Cassazione ha applicato le conseguenze previste da tale norma, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (quantificata equitativamente in euro 3000,00).
Giurisprudenza di legittimita (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965)
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
Richiamato il principio secondo cui la Corte di Cassazione non puo procedere a una rivalutazione del merito probatorio; il suo esame e limitato alla verifica della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova, con obbligo di allegare il travisamento delle fonti secondo il principio di autosufficienza.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non puo sostituirsi al giudice del merito per rinnovare la valutazione della credibilita delle prove; le censure sulla valutazione probatoria sono ammissibili solo se accompagnate da specifiche allegazioni di travisamento delle fonti di prova secondo il principio di autosufficienza.
- Le doglianze puramente rideterminate o reiterative relative alla valutazione della prova o al trattamento sanzionatorio sono inammissibili; e necessario evidenziare errori di diritto o manifesti vizi logici per ottenere accoglimento.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti come quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p. occorre dimostrare concretamente che il danno o la rilevanza dell'offesa siano compatibili con il requisito della lievita; la semplice invocazione dell'attenuante senza riferimenti specifici puo essere ritenuta insufficiente.
- In caso di inammissibilita del ricorso per cassazione, il ricorrente puo essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; e utile valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla per evitare esborsi.
- Nelle impugnazioni in Cassazione conviene focalizzarsi su errori di diritto, vizi logici della motivazione o travisamenti specifici delle fonti probatorie, corredando sempre le allegazioni con riferimenti e documentazione che rispettino il principio di autosufficienza.
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