Cassazione Penale, Sentenza n. 20033/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) e per motivazione apparente: il Tribunale si sarebbe concentrato unicamente sulla mancata operatività della cosca di appartenenza del Pannunzi, trascurando gli altri criteri previsti dall'art. 41-bis, comma 2-bis (in particolare la posizione rivestita dal soggetto nell'associazione, la capacità di mantenere collegamenti, la corrispondenza sospetta, le evasioni e la latitanza, eventuali nuove incriminazioni, il tenore di vita dei familiari e gli esiti del trattamento penitenziario). Secondo il ricorrente il Tribunale ha dato valutazioni apodittiche e non ha adeguatamente valutato la figura del Pannunzi quale "broker" internazionale del narcotraffico, la sua capacità di fungere da tramite tra più consorterie e dunque la concreta possibilità che mantenga collegamenti con l'esterno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando che la motivazione del Tribunale era apparentemente insufficiente. Ha ritenuto che il Tribunale abbia errato nel limitarsi a sottolineare l'assenza di una formale affiliazione e la presunta inattività di una specifica cosca, senza valutare adeguatamente la persistenza della capacità del Pannunzi di mantenere contatti o impartire ordini all'esterno. La Corte ha ricordato che la proroga del regime 41-bis richiede l'accertamento della persistenza della capacita' di mantenere collegamenti (non l'effettivo mantenimento), valutando il ruolo del soggetto, la rete criminale e gli elementi probatori anche in termini di probabilità. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza per nuova valutazione conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen. (comma 2-bis e comma 2-sexies)
«la proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa»
La Corte interpreta la norma nel senso che la proroga del 41-bis richiede l'accertamento della persistenza della capacità del detenuto di mantenere contatti (valutabile anche in termini di probabilità), considerando tutti i criteri elencati (ruolo del soggetto, operatività del sodalizio, nuove incriminazioni, trattamento, tenore di vita dei familiari). Non è sufficiente il mero decorso del tempo né la sola assenza di formale affiliazione.
Richiede motivazione delle decisioni. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse "meramente apparente" (priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità) e quindi in violazione dell'art. 125.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fornisce la causa di ricorso per cassazione dedotta (violazione di legge). La Corte ha esercitato il sindacato di legittimità su questioni di diritto e su motivazione apparentemente insufficiente.
art. 4-bis ord. pen. (richiamo al comma 2-sexies)
La Corte richiama i limiti del sindacato della Cassazione sulle misure 41-bis: il controllo è circoscritto a violazioni di legge e motivazioni apparenti o assenti, ai sensi del novellato art. 4-bis (comma 2-sexies).
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; utilizzata nel procedimento di controllo in Cassazione.
Massime di principio
- Per disporre o prorogare il regime 41-bis non è necessario provare l'effettivo mantenimento di contatti, ma la persistenza della capacità del detenuto di mantenere collegamenti o impartire ordini; tale capacità può essere valutata anche in termini di probabilità sulla scorta degli elementi probatori.
- La valutazione giudiziale deve considerare tutti i criteri dell'art. 41-bis, comma 2-bis: ruolo del soggetto nell'associazione, perdurante operatività del sodalizio, nuove incriminazioni, esiti del trattamento penitenziario e tenore di vita dei familiari; non è sufficiente limitarsi alla sola verifica di una formale affiliazione.
- Eventi come corrispondenza sospetta, evasioni, lunga latitanza all'estero e il ruolo di "broker" internazionale sono elementi rilevanti per ritenere sussistente la capacità di mantenere contatti e vanno adeguatamente motivati dal giudice di merito.
- La motivazione del provvedimento deve essere coerente, completa e logica: una motivazione "apparente" o apodittica può determinare l'annullamento in sede di legittimità.
- Il mero decorso del tempo non esclude di per sé la capacità di mantenere collegamenti; pertanto la valutazione non può basarsi solo su periodi temporali privi di altra valutazione fattuale.
- La Cassazione sindaca valutazioni di diritto e la sufficienza della motivazione (art. 125 c.p.p.); in caso di carenze rilevanti, il provvedimento viene annullato con rinvio perché il giudice di merito compia una nuova valutazione conforme ai principi stabiliti.
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