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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42868/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e della violazione dell'art. 220 L.F. (omessa comunicazione al curatore del cambio di residenza). I motivi indicati nel ricorso per cassazione contestavano la motivazione in punto di sussistenza del dolo (sia specifico sia eventuale) relativamente alle distrazioni patrimoniali e alla sottrazione/occultamento delle scritture contabili, sostenendo che l'imputato fosse una "testa di legno" inconsapevole o comunque privo della consapevolezza delle distrazioni e del nesso causale con il fallimento; in subordine chiedeva la derubricazione a bancarotta semplice e/o il riconoscimento dell'attenuante ex art. 219 L.F.; inoltre contestava la sussistenza del reato per omessa comunicazione al curatore sostenendo che l'imputato ignorasse il proprio ruolo e gli obblighi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi meramente reiterativi, generici e di merito non deducibili in sede di legittimità. Ha sottolineato il carattere di "doppia conforme" delle decisioni di primo e secondo grado, per cui la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito né riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie. La Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivato adeguatamente l'esclusione della buona fede del ricorrente (rilievi sul subentro nella società, firme di verbali e consegne di scritture, ruolo anche in altre società) e che fosse sufficiente anche il dolo generico per la bancarotta fraudolenta distrattiva. Ha respinto le ragioni sull'attenuante ex art. 219 L.F. come generiche. Per legge ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita l'intervento della Corte di legittimità sulla motivazione: non è consentito un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie; la censura motivazionale deve essere specifica, essenziale e riguardare vizî interni alla motivazione

  • Legge n. 46 del 2006

    Riforma i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione consolidando l'impossibilità per la Cassazione di sostituirsi al giudizio di merito

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. con legge 18 dic. 2020, n. 176

    Permette il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti con conclusioni scritte nel procedimento eccezionalmente regolato

  • art. 219 L.F.

    Prevede un'attenuante per reati fallimentari quando non sia dimostrato un danno alla massa creditoria in relazione alle azioni poste a tutela dei creditori; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e priva di elementi concreti per il riconoscimento

  • art. 220 L.F.

    Sanziona l'omessa comunicazione al curatore del cambio di residenza; la Corte ha ritenuto irrelevante l'alibi dell'inseguito dai creditori e ha considerato obbligatoria la comunicazione

  • Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (giurisprudenza)

    Stabilisce che ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario un nesso causale tra distrazioni e fallimento: è sufficiente il depauperamento dell'impresa e può essere integrato anche dal dolo generico

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; qui ha determinato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in cassa delle ammende

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile riproporre in termini generici i medesimi rilievi di fatto già esaminati in primo e secondo grado: le censure devono indicare specificamente vizi interni alla motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità, carenza) e non limitarsi a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio
  • Nei casi di doppia conforme (sentenza di appello che si raccorda organicamente alla motivazione di primo grado) la possibilità di successo in Cassazione è molto limitata; è necessario produrre argomenti nuovi o dimostrare errori logico-giuridici specifici nella motivazione
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è sempre richiesto un nesso causale diretto tra le distrazioni e il fallimento: è sufficiente aver cagionato il depauperamento dell'impresa, e può bastare il dolo generico
  • Per ottenere la derubricazione a bancarotta semplice o il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 L.F. occorre allegare e provare elementi concreti sulla mancanza di pregiudizio per la massa creditoria e sulla natura della condotta (es. assenza di distrazioni significative o di occultamento delle scritture)
  • La mera invocazione di inesperienza, buona fede o 'ignoranza' degli obblighi societari ha scarso rilievo se gli atti formali (firme su verbali, consegne di scritture, gestione continuativa) dimostrano il coinvolgimento dell'imputato
  • Le doglianze sulla motivazione devono essere articolate in modo puntuale: specificare quale passaggio motivazionale sia illogico o contraddittorio e, se si fa riferimento ad atti processuali, allegarli per consentire la comparazione

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