Cassazione Penale, Ordinanza n. 03118/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia non modifica nel merito la decisione di appello, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due distinti ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30 aprile 2025. Il primo imputato deduceva l'omessa rideterminazione della pena base previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, anche con riferimento all'aumento per la continuazione. Il secondo imputato censurava: (i) la motivazione della sentenza d'appello per un asserito rinvio meramente per relationem alla sentenza di primo grado; (ii) la sproporzionalità della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza; (iii) il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024 e delle sanzioni sostitutive ex art. 20-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti o manifestamente infondati: il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e la graduazione della pena sono profili di merito insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non illogica; la doglianza sulla continuazione era inammissibile perché non dedotta come motivo di appello; la censura sul rinvio per relationem era generica per difetto di specificità; le questioni sull'attenuante di cui all'art. 114 c.p., sulla lieve entità e sulle sanzioni sostitutive attenevano a valutazioni di merito o, per le sanzioni sostitutive, richiedevano una specifica richiesta dell'imputato in appello, qui mancante.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Un motivo di ricorso non dedotto come motivo di appello non può essere introdotto per la prima volta in cassazione, se la legge prevede la deduzione a pena di inammissibilità.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve indicare specificamente i capi e i punti impugnati e i motivi; la censura generica o indeterminata è inammissibile perché non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi.
La determinazione e la graduazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta.
Il diniego dell'attenuante è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, non per una nuova valutazione di merito.
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi richiedono una specifica richiesta dell'imputato perché il giudice di appello debba pronunciarsi sulla loro applicabilità.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Nel regime transitorio della riforma Cartabia, l'esame delle sanzioni sostitutive in appello presuppone una richiesta dell'imputato formulata almeno in udienza di discussione.
La richiesta relativa alle sanzioni sostitutive non deve necessariamente essere formulata con l'atto di impugnazione o con motivi nuovi, ma può essere proposta sino all'udienza di discussione.
Non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma il provvedimento è definito come ordinanza di inammissibilità del ricorso senza esame nel merito.
Massime di principio
- Il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e la graduazione della pena appartengono al merito: in cassazione non è possibile sollecitare una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio se la motivazione del giudice di merito è logica e sufficiente.
- Una censura proposta per la prima volta in cassazione, se la sua deduzione era richiesta a pena di inammissibilità in appello, non è ammissibile.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: una doglianza generica o indeterminata, che non indichi gli elementi di fatto e di diritto della critica, è inammissibile.
- Il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado non è di per sé illegittimo se la motivazione complessiva della decisione è logica e consente di comprendere le ragioni del convincimento.
- Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, nella disciplina transitoria della riforma Cartabia, richiedono una specifica istanza dell'imputato, proponibile fino all'udienza di discussione in appello; in mancanza, il giudice non è tenuto a pronunciarsi.
- In cassazione il diniego di attenuanti o di benefici è sindacabile solo per vizi di motivazione o errori di diritto, non per una rivalutazione del merito.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione non illogica e conforme ai criteri legali di commisurazione della pena, la doglianza sulla sproporzione della pena è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02948/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02949/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02951/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02952/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02953/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02954/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →