Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13793/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame volta alla revoca del sequestro preventivo sulle somme giacenti nei conti correnti intestati all'ente, disposto ai sensi del d.lgs. 231/2001 per reati presupposto attribuiti alla sua legale rappresentante, Antonov Olga. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto inammissibile l'istanza perché la società era stata assistita dall'avv. Giovanni Bosco, nominato dalla stessa Antonov, la quale era indagata per il reato presupposto; ciò configurerebbe violazione del divieto di rappresentanza previsto dall'art. 39 d.lgs. 231/2001. La società ha contestato l'applicabilità dell'art. 39, sostenendo di non essere stata formalmente informata del procedimento a carico della rappresentante e chiedendo, in via subordinata, la nomina d'ufficio di un difensore ai sensi degli artt. 40 e 41 del d.lgs. 231/2001 e la rimessione in termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto dal difensore di fiducia nominato dalla rappresentante legale indagata, in violazione dell'art. 39 d.lgs. 231/2001. La Corte ha richiamato il principio consolidato (Sez. U. n. 33041/2015 e successiva giurisprudenza) secondo cui il rappresentante legale indagato per il reato presupposto non può validamente nominare il difensore dell'ente per la sussunzione di un conflitto di interessi iuris et de iure. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la società condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 231 del 2001, art. 39

    Vieta al rappresentante legale indagato o imputato per il reato presupposto di nominare il difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza, fondato sulla presunzione iuris et de iure del conflitto di interessi tra ente e rappresentante.

  • d.lgs. n. 231 del 2001, artt. 40-41

    Regolamentano la rappresentanza e la difesa dell'ente; la parte ha invocato la nomina d'ufficio di un difensore e la rimessione in termini in presenza di rappresentanza invalida, ma la Corte ha ritenuto prevalente l'inammissibilità del ricorso proposto da difensore illegittimamente nominato.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente l'addebito delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende a carico della parte il cui ricorso sia dichiarato inammissibile, quando non sussistono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se il legale rappresentante di un ente è indagato per un reato presupposto, non può validamente nominare il difensore dell'ente: tale nomina è invalida e gli atti compiuti sulla base di essa possono determinare l'inammissibilità dei rimedi processuali proposti.
  • Gli enti dovrebbero prevedere nel proprio modello organizzativo e negli atti deleghe o regole cautelari per la nomina di un difensore quando il rappresentante legale sia, o rischi di essere, in conflitto di interessi a causa di indagini o imputazioni per reati presupposto.
  • La mera notifica personale di un provvedimento alla persona fisica rappresentante non neutralizza l'effetto del divieto di rappresentanza: conta la qualità e la condizione dell'indagato in relazione al ruolo di rappresentante dell'ente.
  • Quando la rappresentanza formale è invalida, la via per l'ente è ottenere la regolare nomina di un difensore da soggetto delegato o, se del caso, chiedere la nomina d'ufficio; tuttavia, se un atto processuale è già stato proposto da difensore illegittimo, il rimedio può risultare inammissibile.
  • Per evitare la dichiarazione di inammissibilità e relative sanzioni, l'ente deve adottare prassi preventive (es. procura speciale, organi delegated) e vigilare sulla legittimità della costituzione in giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.