Cassazione Penale, Sentenza n. 25289/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la partecipazione di entrambi al delitto di cui all'art. 416-bis (associazione mafiosa) e aveva applicato l'aggravante dell'associazione armata. In particolare: per Scordino si eccepiva (i) omissione di adeguata valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (D'Amico, Gullo, Siracusa); (ii) errore nel ritenere l'intraneità dell'imputato al sodalizio nel periodo 2015-2018 e nell'uso di elementi storici (anni '90) per dedurne una posizione di rilievo nella "rinata" consorteria; (iii) mancanza di elementi per l'aggravante dell'associazione armata sulla base di conversazioni su un'arma e; (iv) carenza di motivazione sulla determinazione della pena e sugli aumenti per continuazione secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. Per Spada si deduceva mancanza di elementi individualizzanti idonei eccessiva dipendenza da dichiarazioni dei collaboratori non adeguatamente riscontrate (richiamo art. 192 comma 3 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Spada Sergio e ha rigettato come infondato il ricorso di Scordino Carmelo Tindaro. Ha confermato la fondatezza, nel complesso, delle valutazioni di merito: le sentenze di primo grado e di appello avevano adeguatamente motivato la partecipazione dei ricorrenti all'associazione mafiosa (art. 416-bis), valorizzando sentenze irrevocabili, dichiarazioni di collaboratori (con particolare rilievo per D'Amico) e intercettazioni (tra cui una in cui Scordino rimprovera Spada con espressioni riconducibili a dinamiche mafiose). Quanto all'aggravante dell'associazione armata, la Corte ha ritenuto provati elementi oggettivi e soggettivi (conversazioni su arma, esplosione/ordigno con ferimenti e mancata richiesta di cure ospedaliere), applicando la giurisprudenza sulla possibilità di imputare l'aggravante anche per la conoscenza, o l'ignoranza colposa, della disponibilità di armi nel sodalizio. La determinazione della pena per Scordino (anni 14 di reclusione in appello) è stata ritenuta adeguatamente motivata e non in contrasto con il divieto di reformatio in peius; entrambi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e Spada condannato altresì al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per configurare la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso; il comma 4 (aggravante armi) è stato ritenuto integrato quando il partecipante era consapevole della disponibilità di armi nel sodalizio o l'ignorava per colpa, potendosi valorizzare anche il fatto notorio della stabile detenzione di armi da parte dell'organizzazione
art. 192 co. 3 cod. proc. pen.
Richiamato nelle deduzioni difensive per sostenere l'insufficiente riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha però ritenuto che il giudice di merito abbia effettuato valutazioni critiche e riscontri idonei con altri elementi probatori (sentenze irrevocabili, intercettazioni, fatti concreti)
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulle ragioni della pena inflitta e sugli aumenti per continuazione, con riferimento alla personalità e alla pervicacia criminale dell'imputato
art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato per la disciplina sulle discussioni orali nelle udienze in periodo emergenziale: la rinuncia alla discussione orale da una parte non muta unilateralmente il rito in cartolare, preservando il diritto di altre parti a concludere oralmente in udienza
I.n. 69 del 2015
Norma che ha innalzato i limiti sanzionatori per il reato di associazione mafiosa; la Corte ha tenuto conto dell'ambito temporale di applicazione dell'incremento normativo nella determinazione della pena
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riformulare autonomamente i fatti o sostituirsi alla valutazione probatoria del giudice di merito; può invece verificare la congruità e logicità della motivazione e la corretta interpretazione del diritto
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo; la mera presenza di pentiti non determina automaticamente l'infondatezza delle conclusioni se vi sono riscontri (sentenze irrevocabili, intercettazioni, fatti oggettivi)
- L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 4, può essere attribuita anche quando il singolo partecipante non detiene personalmente l'arma ma è consapevole della disponibilità di armi nel sodalizio, o l'ignora per colpa, soprattutto se la disponibilità è notoria e vi sono elementi fattuali concreti (es. esplosione, riferimenti a "armi" nelle conversazioni)
- Per contestare efficacemente una condanna basata su dichiarazioni di collaboratori è necessario dimostrare l'assenza di qualsiasi riscontro probatorio, evidenziare contraddizioni decisive o l'irreperibilità di elementi che il giudice ha utilizzato per corroborare le dichiarazioni
- Nel rideterminare la pena in grado di appello il divieto di reformatio in peius è rispettato quando la sentenza impugnata non peggiora la posizione dell'imputato rispetto al primo grado; riduzioni o modifiche che restano nel senso di un complessivo miglioramento non violano il principio
- In procedimenti caratterizzati da elementi storici e continuità (comportamenti negli anni '90 e poi fatti recenti), il giudice può ricostruire un quadro unitario purché motivi il nesso causale e temporale fra le condotte e non si limiti ad inferenze arbitrarie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25179/2023 del 12/06/2023
- Sentenza penale · 12 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25180/2023 del 12/06/2023
- Sentenza penale · 12 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25181/2023 del 12/06/2023
- Sentenza penale · 12 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25184/2023 del 12/06/2023
- Sentenza penale · 12 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25185/2023 del 12/06/2023
- Sentenza penale · 12 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25187/2023 del 12/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →