Cassazione Penale, Ordinanza n. 12133/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva riconosciuta responsabile del delitto di tentata estorsione. Con il primo e il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo che non fosse corretta la valutazione delle risultanze probatorie; lamentava inoltre che non fosse stata adeguatamente affrontata la questione dell'attendibilità della persona offesa. Invocava, in particolare, il riconoscimento del recesso attivo o, in subordine, della desistenza volontaria, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata alla luce dell'interruzione volontaria del tentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure formulate mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle dichiarazioni della persona offesa, attività preclusa al giudizio di legittimità. Ha valorizzato il fatto che la Corte d'appello aveva già risposto in modo logico e giuridicamente corretto alle medesime doglianze, spiegando la credibilità della persona offesa, il riscontro offerto dalle dichiarazioni dei testi, l'inverosimiglianza della versione del compagno dell'imputata e l'inequivoco contenuto della condotta, incompatibile con il riconoscimento del recesso attivo o della desistenza volontaria. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il riferimento è al delitto di tentata estorsione contestato, rispetto al quale la Corte non entra nel merito della configurabilità astratta, ma valuta solo l'ammissibilità delle censure sulla prova e sulle cause di non punibilità del tentativo.
La decisione richiama implicitamente la disciplina del tentativo, in relazione alle invocate ipotesi di recesso attivo e desistenza volontaria, ritenute non riconoscibili sulla base della condotta accertata dai giudici di merito.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove, salvo che si indichi uno specifico travisamento di risultanze processuali già valorizzate dai giudici di merito.
- Quando la sentenza di appello ha motivato in modo logico e coerente sulla credibilità della persona offesa e sui riscontri esterni, la censura di vizio motivazionale è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio.
- Il riconoscimento del recesso attivo o della desistenza volontaria richiede che dagli atti emerga una condotta univoca e compatibile con l'interruzione volontaria dell'azione; se i giudici di merito hanno accertato una condotta inequivocabilmente orientata alla consumazione, tali istituti non possono essere riconosciuti in cassazione mediante rivalutazione del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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