Cassazione Civile, Ordinanza n. 28873/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
La parte ricorrente aveva promosso un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nell'ambito di un pignoramento presso terzi, contestando la dichiarazione resa dal terzo pignorato in due udienze successive (ottobre 2011 e marzo 2012). Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo irrilevanti eventuali crediti sorti dopo la prima dichiarazione che aveva perfezionato il pignoramento. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, escludendo un contrasto insanabile tra dispositivo di rigetto e motivazione e osservando che la compensazione delle spese non poteva essere contestata da chi era risultato soccombente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 547, 548, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato l'interesse del creditore ad accertare una diversa e maggiore entità del credito pignorabile. La Corte di cassazione ha però rilevato, in via preliminare, la mancanza del contraddittorio necessario con le altre parti del grado di appello, litisconsorti processuali necessari; ha comunque affermato che, trattandosi di ricorso prima facie inammissibile, sarebbe stato superfluo fissare un termine per integrare il contraddittorio. Nel merito processuale, ha poi ritenuto che la censura non si confrontasse con le effettive statuizioni della sentenza impugnata e che il ricorso fosse inoltre carente di specificità per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo riportato il contenuto dei motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti e disponendo la distrazione delle spese in favore del difensore di Telecom Italia s.p.a. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Ha escluso la sussistenza dei presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata, ritenendo che l'inammissibilità non equivalga a temerarietà o pretestuosità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato quale norma disciplinante la dichiarazione del terzo nell'espropriazione presso terzi, invocata come violata dalla ricorrente
richiamato quale norma sul giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, invocata come violata dalla ricorrente
richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza
richiamato in tema di compensazione delle spese
richiamato come requisito di specificità del ricorso per cassazione, applicabile anche ai motivi in rito; la sua violazione è stata ravvisata per mancata trascrizione/indicazione del contenuto dei motivi di appello
richiamato per la formulazione della proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Cass. 17/06/2019, n. 16141
richiamata per affermare che, in caso di ricorso prima facie inammissibile o infondato, è superflua l'integrazione del contraddittorio
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
richiamata per il principio secondo cui l'art. 366, n. 6, c.p.c. opera come requisito generale anche per i motivi in rito
Cass. 29/09/2017, n. 22880
richiamata in continuità sul medesimo principio di specificità del ricorso
Cass. 13/01/2021, n. 342
richiamata in continuità sul medesimo principio di specificità del ricorso
Cass. 30/09/2021, n. 26545
richiamata per escludere la responsabilità processuale aggravata in assenza di pretestuosità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancanza del contraddittorio necessario può non condurre a un rinvio per integrazione quando il ricorso risulti prima facie inammissibile o manifestamente infondato, poiché prevale l'esigenza di evitare attività processuali inutili e di assicurare la ragionevole durata del processo.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; una censura che non si misuri con le statuizioni effettivamente rese dal giudice di merito è inammissibile.
- L'art. 366, n. 6, c.p.c. impone, anche quando si deducono vizi processuali, di indicare con precisione gli atti e i contenuti rilevanti su cui il motivo si fonda; la mancata trascrizione o localizzazione degli elementi necessari determina inammissibilità.
- La compensazione delle spese non è contestabile da chi sia risultato soccombente, se non si dimostra uno specifico vizio della statuizione sulle spese stessa.
- L'inammissibilità del ricorso non integra di per sé temerarietà o responsabilità processuale aggravata, occorrendo una pretestuosità dell'impugnazione che ecceda il normale esercizio del diritto di difesa.
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