Cassazione Civile, Sentenza n. 4754/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune per il pagamento dei conguagli relativi agli oneri di urbanizzazione e al costo del suolo nell'ambito di lottizzazione/P.E.E.P. (importi richiesti tramite ingiunzione). Il Comune sosteneva che la convenzione ex art. 35 L. n. 865/1971, trascritta, avesse carattere reale e vincolasse i successivi aventi causa; chiedeva il recupero dei conguagli anche per costi di esproprio dell'intero comparto e riteneva decorso il dies a quo della prescrizione dalla delibera di transazione del 2008. I resistenti eccepivano difetto di legittimazione passiva (sono acquirenti finali, non originari concessionari) e la prescrizione del credito (termine decennale, decorso già dalla delibera di giunta del 1993 che quantificò i conguagli).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. È stata confermata la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva: 1) escluso la legittimazione passiva dei successivi acquirenti (Tomaselli e Primavera) in assenza di pattuizione di accollo espressa, richiamando il principio che l'obbligazione 'propter rem' grava sugli originari convenzionati, sui richiedenti concessione e su chi realizza l'edificazione avvalendosi della concessione, ma non sui successivi acquirenti salvo diverso patto; 2) ritenuto prescritti i crediti di conguaglio inerenti (la Corte ha condiviso l'indicazione che il credito era suscettibile di essere fatto valere già a seguito della delibera di giunta del 1993, e il Comune non ha fornito elementi sufficienti per far decorrere la prescrizione solo dal 2008). La Cassazione ha altresì dichiarato inammissibili o infondati vari motivi del ricorso e ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865
la convenzione ... il conguaglio potrà effettuarsi a richiesta del Comune se in più ed a richiesta della parte interessata se in meno
La convenzione ex art. 35, specie se trascritta, può assumere efficacia reale e rendere opponibili vincoli e oneri; tuttavia la Corte ha ricordato che tale efficacia non equivale automaticamente a porre a carico dei successivi acquirenti obbligazioni propter rem, che restano vincolanti soprattutto per gli originari convenzionati, i richiedenti la concessione e chi realizza l'intervento (salvo pattuizione di accollo per gli aventi causa)
artt. 2643, 2644, 2645 c.c. (trascrizione)
La trascrizione rende opponibili a terzi i vincoli e gli oneri derivanti dalla convenzione; tuttavia la sola trascrizione non esonera il giudice dall'accertare la natura e l'ambito dell'obbligazione e se questa si estenda ai successivi acquirenti
Il diritto al conguaglio soggiace al termine prescrizionale decennale; la determinazione del dies a quo richiede che il credito sia divenuto certo e direttamente esigibile; la Corte ha ritenuto che il Comune non ha fornito elementi sufficienti per posticipare il dies a quo al 2008 rispetto a circostanze che rendevano il conguaglio conoscibile già dal 1993
art. 2697 c.c. (onere della prova)
La parte che eccepisce la prescrizione deve allegare l'inerzia (elemento costitutivo dell'eccezione); resta tuttavia compito del giudice identificare il regime prescrizionale applicabile e valutare la prova, per cui l'onere allegativo non esonera la decisione del giudice sulla qualificazione giuridica degli atti
Il giudice di merito può fondare la decisione su più rationes decidendi; l'esame e l'accoglimento di un appello incidentale, anche se non necessario per decidere il motivo principale, non invalida la decisione se la seconda ratio è autonoma e sufficiente
artt. del codice di procedura civile richiamati (es. artt. 325, 343 c.p.c.)
Le questioni processuali sollevate (tardività dell'appello incidentale, termini di impugnazione) sono state valutate dalla Corte: l'appello incidentale è ammissibile se proposto nei termini previsti dall'art. 343 e la tardività dedotta dal Comune non è stata ritenuta fondata
Massime di principio
- Gli obblighi 'propter rem' derivanti da convenzioni di lottizzazione/P.E.E.P. gravano primariamente sugli originari convenzionati, sui richiedenti la concessione e su chi realizza l'intervento; i successivi acquirenti non sono automaticamente tenuti salvo espressa pattuizione di accollo o chiaro vincolo reale trasmissibile
- La trascrizione della convenzione la rende opponibile ai terzi e può attribuire efficacia reale ai vincoli, ma non tolglie al giudice il compito di accertare se e in quale misura tali vincoli si trasmettano ai singoli aventi causa
- Il termine prescrizionale per il recupero dei conguagli è decennale; il dies a quo decorre dal momento in cui il diritto è divenuto certo ed esigibile e il soggetto creditore deve poter dimostrare, con elementi specifici, perché il decorso debba considerarsi iniziato in un momento successivo
- Chi eccepisce la prescrizione deve allegare l'inerzia, ma l'identificazione del momento iniziale e del regime prescrizionale è questione di diritto che il giudice determina anche al di là delle allegazioni della parte
- In assenza di una pattuizione di accollo nell'atto di compravendita, gli acquirenti finali non possono essere considerati automaticamente obbligati per conguagli relativi a costi di aree o espropri non inerenti direttamente al lotto oggetto della loro convenzione
- L'appello incidentale è ammesso nei termini processuali previsti e può essere esaminato dal giudice anche se non strettamente necessario per la decisione sul motivo principale, purché la decisione risultante sia sorretta da una o più ragioni autonome e sufficienti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4659/2023 del 15/02/2023
- Sentenza civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4668/2023 del 15/02/2023
- Sentenza civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4669/2023 del 15/02/2023
- Sentenza civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4670/2023 del 15/02/2023
- Sentenza civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4671/2023 del 15/02/2023
- Sentenza civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4672/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →