Cassazione Penale, Sentenza n. 1012/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il PG impugnava la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di ricettazione ascritto a Fioretti. Il motivo del ricorso era la presunta errata determinazione del termine di prescrizione: il PG sosteneva che, oltre all'interruzione della prescrizione prodotta dal decreto di citazione diretta a giudizio dell'8.5.2013, occorreva aggiungere al termine massimo di prescrizione (otto anni) i due anni corrispondenti a 1/4 della pena massima ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., con scadenza pertanto il 28.3.2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che l'ultimo atto interruttivo fosse effettivamente il decreto di citazione diretta datato 8.5.2013 e che, alla data della sentenza impugnata (27.5.2021), fossero già trascorsi gli otto anni corrispondenti al massimo della pena per il reato di ricettazione. La Corte ha inoltre richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui, ai fini dell'effetto interruttivo, rileva la data di adozione del provvedimento interruttivo e non la data di notifica, e ha spiegato che l'ulteriore conteggio previsto dall'art. 161, comma 2, cod. pen. non impedisce la maturazione della prescrizione ove, dalla data dell'interruzione, siano comunque decorso gli otto anni utili.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Indica il reato contestato (ricettazione) e la pena massima da cui si calcola il termine massimo di prescrizione; rileva per la determinazione del termine di prescrizione applicabile.
Stabilisce i termini ordinari di prescrizione in relazione alla pena; la Corte ha richiamato il principio che la decorrenza fra atti interruttivi è rilevante per valutare quando matura la prescrizione 'intermedia'.
Regola gli effetti dell'interruzione della prescrizione; richiamato nel contesto della valutazione degli atti interruttivi.
Prevede che, per determinati reati, al termine ordinario si aggiunga una frazione (1/4) della pena massima: la Corte ha precisato che l'operatività di questa disposizione va valutata insieme alla successione degli atti interruttivi e non impedisce la prescrizione ove siano comunque decorso il termine massimo rilevante dall'ultimo atto interruttivo.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alla decisione del Tribunale di pronunciarsi preliminarmente sulla prescrizione anziché sull'eventuale proscioglimento di merito; il Tribunale aveva valutato l'assenza di elementi per un proscioglimento di merito e quindi pronunciato sulla prescrizione.
Prevede la possibilità di trasmissione della requisitoria scritta: il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi di questa disposizione concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per l'effetto interruttivo della prescrizione rileva la data di adozione dell'atto interruttivo (es. decreto di citazione a giudizio) e non la data di sua notifica.
- Il calcolo della prescrizione deve considerare l'ultimo atto interruttivo: se dalla data di quell'atto decorre il termine massimo previsto per il reato, la prescrizione può maturare anche prima di eventuali aggiunte aritmetiche previste da altre disposizioni, quando siano già trascorsi i termini utili.
- L'aggiunta prevista dall'art. 161, comma 2 (1/4 della pena massima) deve essere valutata insieme alla sequenza temporale degli atti interruttivi; non sempre impedisce la maturazione della prescrizione se, dall'atto interruttivo, è già decorso il termine massimo pertinente.
- È buona prassi documentare chiaramente le date di adozione degli atti processuali e gli eventuali atti interruttivi per un calcolo corretto del termine di prescrizione.
- In caso di contestazione del calcolo della prescrizione, occorre verificare la presenza di altri atti interruttivi successivi e l'effettiva decorrenza dei termini ordinari tra gli atti per stabilire se si sia formato il termine 'intermedio' o quello massimo.
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