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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32418/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza del Tribunale di Torino aveva condannato l'imputato alla pena di euro 1.500 di ammenda per il reato previsto dall'art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962, in relazione a un fatto commesso a Torino il 28 marzo 2020. L'impugnazione è stata proposta come appello, poi convertito in ricorso per cassazione. La Corte rileva tuttavia che il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione non risulta iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 5, lett. b), legge n. 283 del 1962

    Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito; dal testo non emergono ulteriori elementi sulla sua concreta applicazione oltre alla ritenuta responsabilità per il fatto contestato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'impugnazione per cassazione sottoscritta da un difensore non iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando il giudizio di legittimità si arresta per un vizio processuale relativo alla valida sottoscrizione dell'atto, la Corte non entra nel merito della condanna impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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