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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46585/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. per la custodia cautelare subita dall'1/8/2019 al 15/4/2022. Il ricorrente sosteneva carenza di indizi e chiedeva la valutazione degli elementi emersi nel dibattimento (assoluzione definitiva del 15/2/2023) non considerati dalla Corte di Appello, in particolare l'assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l'impossibilità materiale di spacciare durante la detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse generico e non avesse esposto in modo critico e puntuale le ragioni di diritto e di fatto necessarie per impugnare l'ordinanza della Corte di Appello. Ha confermato che la Corte di Appello aveva adeguatamente valutato anche gli elementi emersi nel dibattimento: dalla sentenza di assoluzione risultava che la partecipazione del Magazzeno al narcotraffico era riferibile a fatti anteriori (soprattutto 2014-2015) e che persistono frequenti e significative connessioni con soggetti ritenuti parte del sodalizio (in particolare De Feo Vito). Tali elementi, unitamente alle dichiarazioni dei collaboratori e alle frequentazioni ambigue, sono stati ritenuti idonei a configurare colpa grave/connivenza ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione; di conseguenza la domanda era legittimamente respinta.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Stabilisce il diritto all'equa riparazione per chi sia stato prosciolto irrevocabilmente, salvo che abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; la Corte ha applicato tale principio ritenendo ostativo il comportamento del ricorrente consistente in frequenti rapporti e dedizione ad attività illecite in epoca anteriore che hanno creato la situazione che ha determinato la misura cautelare.

  • art. 646 cod. proc. pen. (richiamato)

    Richiama i limiti della cognizione in sede di Cassazione con riferimento al procedimento per riparazione: la Corte di legittimità è limitata al controllo di legittimità del provvedimento impugnato, anche sulla congruità e logicità della motivazione, senza sindacare il merito in modo esteso.

  • art. 35 cod. proc. pen. (richiamo normativo)

    Utilizzato per collegare le regole di impugnazione tra gradi di giudizio; la cassazione sottolinea che il rimedio è soggetto ai limiti previsti per i motivi di ricorso.

  • art. 606 cod. proc. pen. (richiamato)

    Limita i motivi di ricorso per cassazione e richiede specificità e rispetto dei limiti formali; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e aspecifico, privo della necessaria critica puntuale.

  • art. 611 cod. proc. pen. (conclusioni del P.G.)

    Richiesta del Pubblico Ministero (conclusioni ex art. 611) di annullamento dell'ordinanza con rinvio; la Corte ha esaminato le conclusioni ma ha dichiarato inammissibile il ricorso del difensore del ricorrente.

  • art. 43 cod. pen.

    Definizione di colpa rimessa al codice penale: la Corte richiama la nozione per affermare che la condotta gravemente colposa (negligenza, imprudenza, inosservanza) può escludere il diritto all'indennizzo.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiami vari: es. Sez. U. n. 43/1995, n. 51779/2013, n. 32383/2010)

    Richiami interpretativi consolidati sul tema: la colpa grave e la connivenza possono essere ostative all'indennizzo; il giudice della riparazione deve valutare autonomamente la condotta dell'interessato (prima e dopo la perdita della libertà) e la sussistenza di condotte che, pur non integrando reato in sede di merito, abbiano creato la situazione per l'intervento dell'autorità.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'equa riparazione: il giudice della riparazione valuta se il detenuto abbia contribuito alla instaurazione o al mantenimento della misura con dolo o colpa grave.
  • La Cassazione, nel ricorso contro l'ordinanza di riparazione, ha cognizione limitata alla legittimità e alla logica della motivazione della decisione di merito; i motivi devono essere specifici e criticamente confrontati con la motivazione impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Frequentazioni ambigue, rapporti consolidati con soggetti notoriamente dediti a traffici illeciti e prove delle attività pregresse (anche se anteriori al periodo cautelare) possono configurare colpa grave o connivenza e ostare al riconoscimento dell'indennizzo.
  • In procedimenti analoghi la difesa dovrebbe produrre elementi specifici e documentati (es. alibi verificabile, assenza di contatti, riscontri oggettivi contrari alle dichiarazioni dei collaboratori, prova dell'impossibilità materiale di svolgere l'attività contestata) e confezionare motivi di impugnazione mirati, non generici.
  • Il giudizio di riparazione richiede una valutazione autonoma di tutti gli elementi probatori disponibili rispetto al nesso causale tra la condotta dell'interessato e la misura cautelare: pertanto è utile prospettare chiaramente l'assenza di causalità o di colpa grave nella domanda di riparazione.

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