Cassazione Penale, Ordinanza n. 33110/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che, nel confermare la responsabilità, aveva escluso l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che la qualificazione più lieve non sarebbe stata correttamente esclusa; la Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano generiche e non confrontavano la motivazione di merito, fondata su quantità di droga oggetto di approvvigionamenti continui, frequenza dello smercio, numero degli associati e complessive potenzialità dell'organizzazione, ritenute incompatibili con la minore ipotesi invocata.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione di merito che escludeva l'ipotesi attenuata dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, valorizzando quantità, continuità degli approvvigionamenti, frequenza dello smercio e numero degli associati.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che mira a ottenere una diversa qualificazione della fattispecie associativa in materia di stupefacenti deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche sono inidonee a superare la decisione di merito.
- Ai fini della esclusione dell'ipotesi attenuata dell'associazione per il traffico di stupefacenti, rilevano elementi complessivi quali la quantità di sostanza movimentata, la continuità degli approvvigionamenti, la frequenza dello smercio e il numero degli associati, non essendo sufficiente isolare i singoli episodi di spaccio.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, da determinarsi in concreto in rapporto alle questioni dedotte.
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