Cassazione Penale, Ordinanza n. 17419/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato per un illecito trasporto di cocaina, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato ha contestato la conferma dell'affermazione di responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze istruttorie; dall'altro ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima censura meramente diretta a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità; ha giudicato il secondo motivo generico, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato sorretto da argomenti relativi al comportamento tenuto al momento dell'arresto e alla personalità non particolarmente allarmante, e ha considerato incensurabile la prognosi negativa sulla concreta osservanza delle prescrizioni connesse alle pene sostitutive, formulata valorizzando i precedenti e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a titolo di sanzione pecuniaria per l'inammissibilità. È stata così confermata la sentenza di condanna resa con rito abbreviato dal Tribunale e confermata in appello. Le doglianze sulla responsabilità penale sono state considerate meramente fattuali e quindi non scrutinabili in sede di legittimità; quelle sulle attenuanti generiche e sulle pene sostitutive sono state ritenute, rispettivamente, generiche e comunque attinenti a valutazioni di merito insindacabili.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto da valutazioni sul comportamento dell'imputato e sulla sua personalità, purché non manifestamente illogiche o meramente apparenti.
La concessione delle pene sostitutive richiede una prognosi favorevole sulla concreta osservanza delle prescrizioni; tale giudizio è una valutazione di merito non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Il ricorso che si risolva in censure generiche o nella richiesta di una rivalutazione del merito può essere dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio né proporre una lettura alternativa dei fatti accertati dai giudici di merito.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a richiami apodittici o generici.
- La decisione sulle pene sostitutive richiede una prognosi sulla futura osservanza delle prescrizioni e sull'idoneità del beneficio rispetto alla personalità dell'imputato; se il giudice di merito motiva in base a precedenti e assenza di elementi positivi, la valutazione è insindacabile in cassazione.
- Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17403/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17404/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17406/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17407/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17408/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17409/2026 del 14/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →