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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24046/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Due imputati, già condannati dal Tribunale di Gela e poi dalla Corte di appello di Caltanissetta per invasione di terreni e pascolo abusivo, hanno proposto ricorso per cassazione. Per un imputato si deduceva: vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la prova testimoniale fosse reticente e inattendibile e che non vi fossero elementi certi della sua presenza sui terreni; violazione di legge sul diniego della particolare tenuità del fatto, fondato solo sui precedenti penali; violazione di legge sulla pena, per scostamento dal minimo edittale senza adeguata motivazione. Per il coimputato si deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova quanto al preteso rafforzamento del proposito criminoso del correo; errata qualificazione del suo contributo tra concorso morale punibile e mera connivenza; ulteriore censura sul diniego dell'art. 131-bis c.p., asseritamente motivato solo dai precedenti penali e non dalle modalità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e assorbenti i primi motivi di entrambi i ricorsi, ravvisando un vizio di motivazione e di travisamento della prova nella ricostruzione della responsabilità e nel giudizio sul concorso di persone. Ha osservato che, anche nel regime di doppia conforme, il travisamento è deducibile quando entrambi i giudici di merito abbiano fondato la decisione sul medesimo errore percettivo del compendio probatorio. Ha evidenziato che le dichiarazioni testimoniali richiamate nei gradi di merito erano state utilizzate in modo non coerente: in particolare, le precedenti sommarie informazioni testimoniali, non confermate in dibattimento, non potevano essere valorizzate come prova dei fatti, ma solo per valutare la credibilità del dichiarante. Ha inoltre rilevato un'ulteriore incongruenza sul tema dell'acquisizione al fascicolo del verbale di s.i.t. e l'apoditticità della motivazione sul contributo concorsuale del secondo imputato. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per il delitto di invasione di terreni o edifici contestato agli imputati.

  • art. 636 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per il reato di pascolo abusivo contestato agli imputati.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte richiama la censura difensiva sul diniego della particolare tenuità del fatto, evidenziando che la relativa valutazione non può essere fondata soltanto sui precedenti penali ma deve considerare la concreta offensività e le modalità del fatto.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    norme richiamate dalla difesa per la determinazione della pena, lamentando un discostamento dal minimo edittale privo di adeguata motivazione.

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base normativa del concorso di persone nel reato, censurato dalla difesa del coimputato.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova e il preteso travisamento delle risultanze dichiarative.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il travisamento della prova è deducibile anche in presenza di doppia conforme quando entrambi i giudici di merito abbiano fondato la decisione sul medesimo errore macroscopico di percezione del compendio probatorio.
  • Le dichiarazioni rese in fase di indagine e non confermate in dibattimento non possono essere utilizzate come prova dei fatti rappresentati, ma solo ai fini della valutazione della credibilità del dichiarante.
  • Quando la prova decisiva dell'accusa è costituita da dichiarazioni testimoniali controverse o reticenti, il giudice di merito deve fornire una motivazione puntuale e coerente sulla loro attendibilità e sulla portata delle eventuali contestazioni.
  • Il concorso morale non può essere affermato in modo apodittico: occorre indicare in che modo la presenza o le condotte del soggetto abbiano concretamente inciso o rafforzato il proposito criminoso dell'autore materiale.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta dell'offensività, delle modalità della condotta e del disvalore del fatto, non potendo essere ancorato in via esclusiva ai precedenti penali dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveFurtoRapinaEstorsioneAppropriazione indebitaRicettazioneDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaConcorso di persone

Testo integrale

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