Cassazione Civile, Ordinanza n. 03007/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Un utente aveva convenuto in giudizio la società gestrice del servizio chiedendo la restituzione di somme pagate, tra il 2006 e il 2011, a titolo di IVA applicata sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA-1), ritenuta non dovuta. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto delle difese della società. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo: che la circostanza dell'avvenuta detrazione dell'IVA da parte dell'utente fosse provata perché non tempestivamente contestata; che tale detrazione precludesse comunque l'accoglimento della domanda di indebito; e, in via subordinata, ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, prospettando un possibile contrasto con il diritto dell'Unione di una disciplina nazionale che consenta la ripetizione dell'IVA versata ma non dovuta anche quando il solvens abbia potuto detrarla dal proprio debito fiscale e l'erario sia decaduto dal potere di ripetere l'imposta indebitamente detratta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., richiamando il consolidato orientamento già affermato in fattispecie identica. Ha ribadito che l'eventuale detrazione dell'IVA da parte dell'utente non incide sull'obbligazione restitutoria verso il soggetto che l'ha indebitamente incassata, perché l'eventuale decadenza dell'erario dal recupero dell'imposta è un fatto successivo e rilevante solo nel diverso rapporto tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria. Ha inoltre escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE perché la questione prospettata era irrilevante nel giudizio tra privati e, comunque, le regole dell'indebito oggettivo appartengono alla disciplina delle obbligazioni, non armonizzata a livello unionale. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso quando esso si pone in contrasto con principi di diritto già ripetutamente affermati in fattispecie identica.
La Corte richiama la possibilità di rinvio alla motivazione di precedenti conformi già espressi.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- In tema di ripetizione di indebito tra privati, la circostanza che l'accipiens o il solvens abbia tratto un vantaggio fiscale nel diverso rapporto con l'Erario non incide, di regola, sull'obbligo restitutorio civilistico nascente dal pagamento non dovuto.
- La decadenza dell'amministrazione finanziaria dal recupero dell'imposta indebitamente detratta è un fatto esterno e successivo, rilevante solo nel rapporto tributario, e non può essere opposta dall'accipiens per paralizzare la domanda di ripetizione proposta dal solvens.
- Nel giudizio civile tra privati sulla debenza di somme richieste a titolo di IVA indebitamente applicata, non ricorre di per sé una questione di diritto unionale idonea a giustificare il rinvio pregiudiziale, quando la controversia riguarda esclusivamente l'obbligazione di ripetizione tra le parti dell'operazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando censura un assetto già coperto da orientamento consolidato della Corte in casi sovrapponibili.
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