Cassazione Penale, Sentenza n. 26627/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello di Torino aveva confermato la condanna di primo grado di due imputati per il delitto di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma, c.p. Avverso tale decisione uno dei difensori ha proposto ricorso deducendo violazione dell'art. 20-bis c.p. per avere la Corte territoriale escluso la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ritenendo ostativo il mancato pagamento di precedenti sanzioni pecuniarie. L'altro difensore ha proposto ricorso lamentando: a) vizio di motivazione e violazione dell'art. 603 c.p.p. per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (perizia GPS, perizia sull'autovettura, escussione di un teste e dell'imputato); b) motivazione insufficiente sulla configurabilità del reato di cui all'art. 642 c.p.; c) errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. e eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse del primo imputato, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello che, ai sensi dell'art. 58 l. n. 689/1981, aveva escluso la pena sostitutiva non solo per il mancato pagamento di pregresse sanzioni pecuniarie, ma anche per una prognosi di recidivanza e quindi per la non ritenuta maggiore idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso del secondo imputato: la richiesta di rinnovazione istruttoria è stata ritenuta correttamente respinta perché l'istruzione dibattimentale di appello è eccezionale e ammessa solo quando gli atti siano insufficienti e l'incombente sia decisivo; la censura sulla motivazione del reato è stata giudicata generica; la doglianza sulla pena e sulle attenuanti generiche è stata reputata infondata perché la pena era nel minimo edittale e il ricorso non indicava ragioni concrete per il beneficio. Conseguentemente, il secondo ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili; il primo ricorrente è stato condannato alle sole spese processuali.
Norme richiamate
richiamato quale parametro per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; la Corte non ne applica la disciplina in via automatica, ma valorizza la valutazione prognostica del giudice sulla maggiore idoneità della pena sostitutiva.
norma utilizzata per compiere la valutazione sulla concedibilità della pena sostitutiva, in base alla prognosi di recidivanza e alla finalità rieducativa.
la rinnovazione istruttoria in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo se la decisione non sia possibile allo stato degli atti e l'incombente richiesto sia decisivo.
le attenuanti generiche non si presumono; se negate, è sufficiente una motivazione che indichi plausibili ragioni di rigetto, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli elementi allegati dalla difesa.
in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata è condannata alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla somma in favore della Cassa delle ammende.
richiamato come titolo di concorso di persone nel reato contestato.
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e del successivo giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria o altra pena sostitutiva richiede una valutazione discrezionale del giudice sulla concreta idoneità della misura a soddisfare le finalità rieducative, potendo il diniego fondarsi anche su una prognosi negativa di recidivanza; non basta che la motivazione non si riduca al solo rilievo del mancato pagamento di pregresse sanzioni.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è un rimedio eccezionale: può essere disposta soltanto quando il materiale probatorio già acquisito non consenta una decisione e l'atto richiesto sia decisivo per eliminare le incertezze probatorie.
- Nel giudizio di appello, la richiesta di rinnovazione istruttoria deve essere sorretta da specifiche ragioni di decisività; una doglianza generica, non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- Le attenuanti generiche non spettano in via automatica o presuntiva: chi le invoca deve allegare elementi concreti di meritevolezza, mentre il giudice che le nega adempie l'obbligo motivazionale indicando plausibili ragioni di diniego, senza dover confutare uno per uno tutti gli argomenti difensivi.
- Quando il trattamento sanzionatorio è contenuto nel minimo edittale, la censura di eccessività della pena richiede specifiche ragioni di illegittimità o illogicità, non bastando una generica richiesta di riduzione.
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