Cassazione Civile, Ordinanza n. 22434/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di un contributo comunitario PAC richiesto per l'anno 2008 da un allevatore, negato perché nella domanda amministrativa era stato indicato un numero di capi bovini insufficiente per accedere all'aiuto. Il giudice d'appello ha ritenuto che l'errore non fosse emendabile oltre i termini amministrativi previsti e che il richiedente avesse reagito tardivamente. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del regolamento CE n. 796/2004, sostenendo: 1) di avere ricevuto da AGEA una comunicazione di esito dei controlli con invito a presentare osservazioni entro dieci giorni e di avere trasmesso entro quel termine una istanza di riesame con documentazione attestante la reale consistenza dell'allevamento; 2) che la normativa di settore non prevedeva un termine di decadenza per la correzione di errori materiali; 3) che, in base al regolamento CE n. 796/2004, le domande contenenti errori palesi sarebbero correggibili in qualsiasi momento. AGEA ha resistito eccependo inammissibilità e, in subordine, infondatezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui introduceva un fatto non risultante dalla sentenza impugnata, ossia la dedotta comunicazione pervenuta il 19 marzo 2010 e la tempestiva istanza di riesame, senza indicare dove la questione fosse stata sollevata nei gradi di merito, in violazione dell'onere di autosufficienza. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sul piano normativo, affermando che il sistema dei regolamenti europei applicabili consente modifiche e correzioni delle domande solo entro termini specifici, mentre la correzione in ogni momento è ammessa soltanto per errori palesi riconosciuti dall'autorità competente; nel caso concreto la correzione era stata effettuata oltre i termini utili e comunque oltre il termine finale di pagamento degli aiuti, con conseguente perdita del diritto al contributo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato disposto anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Viene invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 176 c.p.c., secondo comma
Richiamato solo per la dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni tramite fax o PEC.
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 19 Regolamento CE n. 796/2004
"una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalla autorità competente"
La correzione è possibile in qualsiasi momento solo per errori palesi e solo se riconosciuti dall'autorità competente; non consente una modifica tardiva generalizzata della domanda.
art. 11, secondo comma, Regolamento CE n. 796/2004
La domanda unica deve essere presentata entro il termine fissato dagli Stati membri, non successivo al 15 maggio (con eccezioni per alcuni Stati).
art. 15 Regolamento CE n. 796/2004
Le modifiche sono possibili entro il 31 maggio, salvo specifiche eccezioni collegate alla comunicazione di irregolarità o controllo in loco.
art. 21, secondo comma, Regolamento CE n. 796/2004
La modifica tardiva è ancora ammessa ma comporta riduzione del contributo dell'1% per ogni giorno lavorativo e diventa irricevibile oltre venticinque giorni di calendario.
art. 28, secondo comma, Regolamento CE n. 1782/2003
Il pagamento del contributo avviene entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per cui l'aiuto è chiesto.
art. 41 Regolamento CE n. 1782/2003
La somma degli importi di riferimento non deve superare il massimale nazionale annuo.
Richiamato per osservare che un errore revocatorio sarebbe stato, semmai, azionabile con revocazione e non in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di una questione che implica accertamenti di fatto non presenti nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non allega specificamente di averla già proposta nei gradi di merito e non indica in quale atto lo abbia fatto, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso.
- La correzione delle domande di aiuto in ambito PAC non è liberamente consentita in ogni momento: le modifiche sono soggette ai termini stabiliti dalla normativa europea e la disciplina dell'errore palese opera solo in presenza di un errore oggettivamente riconoscibile e riconosciuto dall'autorità competente.
- Non può essere utilizzata la procedura di correzione per aggirare i termini finali di presentazione, modifica e pagamento degli aiuti, poiché ciò inciderebbe sul sistema dei massimali di spesa e sul tetto nazionale degli importi di riferimento.
- Quando la censura in cassazione si traduce, in sostanza, in una contestazione di un errore di fatto non deducibile con ricorso ordinario, il rimedio eventualmente corretto è la revocazione, non il ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22394/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22397/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22398/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22399/2025 del 04/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →