Cassazione Penale, Ordinanza n. 17812/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato per una pena detentiva di quattro anni e due mesi, riferita a più gravi reati commessi in danno dell'ex moglie, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trento che aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale. Con due motivi ha dedotto, in sintesi, che il giudice di sorveglianza avesse motivato in modo contraddittorio e illogico: da un lato avrebbe sottovalutato gli elementi favorevoli emersi dall'osservazione penitenziaria, in particolare la regolarità della condotta carceraria e l'adesione al percorso rieducativo; dall'altro avrebbe formulato un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole sul rischio di reiterazione di reati, negando così l'accesso al beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia mosso entro i principi che governano la concessione delle misure alternative, avendo esaminato tutte le risultanze del trattamento, comprese quelle sfavorevoli al condannato, tra cui il fatto che il percorso trattamentale fosse ancora iniziale e che fosse stato recentemente negato un permesso premio. La motivazione è stata giudicata non lacunosa, né illogica, né contraddittoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente dal tema dell'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione; la Corte ribadisce che la sua concessione dipende da una valutazione discrezionale sulla meritevolezza del condannato e sull'idoneità del beneficio al reinserimento sociale.
Base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Non richiamato espressamente nel testo decisionale, quindi non determinabile in modo affidabile.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve compiere un apprezzamento individualizzato e non meccanico della meritevolezza del condannato e dell'idoneità della misura al suo reinserimento sociale.
- Nel giudizio sull'affidamento in prova, il giudice può e deve valorizzare le relazioni degli organi di osservazione penitenziaria, ma non ne è vincolato: deve confrontare gli elementi favorevoli con quelli sfavorevoli e valutare la persistenza di una residua pericolosità.
- La gradualità nella concessione dei benefici penitenziari costituisce un criterio razionale del trattamento, non una regola assoluta, e può legittimare il diniego quando il percorso rieducativo appaia ancora iniziale o non sufficientemente consolidato.
- La motivazione del diniego di un beneficio penitenziario è censurabile in cassazione solo se mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non è sufficiente la mera contrapposizione di una lettura alternativa degli elementi trattamentali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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