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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05614/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, decidendo in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per il reato di furto. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Secondo la difesa, il decorso del termine estintivo avrebbe imposto il proscioglimento; la Corte di cassazione, però, rileva che la diversa qualificazione del fatto da furto aggravato a furto semplice era già stata effettuata nella decisione rescindente del 28 ottobre 2019 e che, in base al giudicato progressivo, tale momento segna il dies a quo rilevante per la prescrizione, essendo il giudizio di rinvio limitato al solo trattamento sanzionatorio. Inoltre, anche con riferimento al furto semplice, la decisione rescindente era intervenuta tempestivamente rispetto a un fatto commesso il 3 maggio 2012.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Esclude la prescrizione invocata dalla difesa, affermando che la qualificazione giuridica del fatto era già stata stabilita nella precedente decisione rescindente e che, quindi, la decorrenza del termine di prescrizione non poteva essere ulteriormente anticipata nel giudizio di rinvio. Conseguentemente, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto semplice; la Corte la richiama per individuare il reato oggetto del giudizio di rinvio e del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la diversa qualificazione giuridica del fatto è stata già definitivamente fissata nella decisione rescindente, nel successivo giudizio di rinvio la decorrenza della prescrizione resta ancorata a quel momento, secondo la logica del giudicato progressivo.
  • Se il giudizio di rinvio riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio, non è consentito riaprire questioni ormai coperte dal giudicato sostanziale sul titolo di reato.
  • La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando il termine estintivo non risulta decorso neppure prendendo a riferimento la qualificazione più favorevole già riconosciuta nella fase rescindente.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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