Cassazione Penale, Sentenza n. 21196/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello per: 1) errata valutazione della prescrizione dei reati (sostiene che gli illeciti sarebbero cessati entro l'autunno 2011, quindi prescritti già prima della sentenza di primo grado); 2) vizio di motivazione nella dichiarazione di responsabilità, lamentando che la condanna si sarebbe basata sul principio del “non poteva non sapere” nonostante l'affidamento dei lavori a un progettista/direttore dei lavori competente e l'esiguo numero di visite al cantiere; 3) errata esclusione del ne bis in idem poiché la società (sanzionata amministrativamente) avrebbe esaurito ogni pretesa; 4) erronea esclusione dell'estinzione per sanatoria (art. 45 DPR 380/2001); 5) illegittimità delle statuizioni civili perché inesistente il danno in presenza della sanatoria e della sanzione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In sintesi: la prescrizione è stata valutata correttamente alla luce degli accertamenti (lavori ancora in corso nel settembre 2012) e dei periodi di sospensione; la questione della responsabilità è stata ritenuta fondata sulle prove e sugli elementi documentali (incoerenza tra gli atti iniziali e le opere realizzate, atti fuorvianti e modalità esecutive che denotano consapevolezza), e la Corte di legittimità ha ricordato che non può riesaminare il merito dei fatti; il ne bis in idem è correttamente escluso perché la sanzione amministrativa è stata irrogata a soggetto giuridico diverso dalla persona fisica imputata; la sanatoria non estingue i reati perché manca la doppia conformità prevista dall'art. 36 DPR 380/2001; sono state confermate le statuizioni civili e condannato il ricorrente alle spese del procedimento di cassazione con il pagamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000; non è stata disposta la liquidazione delle spese a favore della parte civile per la mancata partecipazione all'udienza pubblica.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia) - art. 45
L'art. 45 prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali qualora sia rilasciato il permesso in sanatoria; la Corte ne ha però delimitato l'effetto alla presenza della conformità prevista dall'art. 36, che richiede la conformità sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, requisito non riscontrato nel caso.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 36
Stabilisce che il permesso in sanatoria può essere rilasciato solo se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; la mancata prova di tale doppia conformità esclude l'effetto estintivo.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 33, comma 2
Disciplina la sanzione amministrativa per abusi edilizi; la Corte ha distinto la funzione della sanzione amministrativa (monetizzazione del mancato ripristino) dal risarcimento civile (funzione ripristinatoria) e ha ritenuto che la sanzione amministrativa verso la società non preclude l'azione penale nei confronti della persona fisica.
Codice di procedura penale - art. 649
Richiamato come principio giurisprudenziale collegato al divieto di ne bis in idem: non impedisce l'azione penale quando la sanzione amministrativa è stata inflitta a soggetto diverso dalla persona fisica imputata.
Protocollo n. 7, art. 4 CEDU
Principio internazionale sul divieto del doppio processo/punizione; la Corte ne riconosce la rilevanza ma ne delimita l'applicazione quando non c'è coincidenza tra la persona sanzionata amministrativamente e la persona imputata penalmente.
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale previsione quantificando in euro 3.000 la somma da versare.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito probatorio: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se mirano a nuovo apprezzamento del fatto.
- La sanatoria (permesso in sanatoria) estingue i reati contravvenzionali solo se sussiste la conformità urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda (art. 36); la sua efficacia deve essere verificata concretamente e non è automatica.
- Il ne bis in idem tra procedimento amministrativo e penale non opera quando la sanzione amministrativa è stata irrogata a un soggetto giuridico diverso dalla persona fisica imputata; la coincidenza della persona è elemento fondamentale.
- La nomina di un tecnico o direttore dei lavori non esclude automaticamente la responsabilità del legale rappresentante o committente se emergono elementi che evidenziano consapevolezza, volontà o atti idonei a occultare la reale natura delle opere (attestazioni fuorvianti, atti contraddittori, opere eseguite oltre quanto dichiarato).
- La sanzione amministrativa per abusi edilizi e il risarcimento civile per danno sono istituti distinti: la prima ha funzione sanzionatoria/compensativa rispetto al mancato ripristino, il secondo ha funzione risarcitoria per danni effettivamente subiti dall'ente.
- In tema di prescrizione, la valutazione dei termini va fatta sulla base degli atti e dei riscontri processuali concreti (sopralluoghi, sospensioni, prosecuzione dei lavori): elementi sopravvenuti possono influenzare l'epoca di estinzione.
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