Cassazione Penale, Sentenza n. 19455/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari dalle 8:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì per svolgere attività lavorativa. Il magistrato di sorveglianza ha respinto l'istanza motivando il diniego con la recente epoca dei fatti relativi alla condanna, la sussistenza di pericolosità e la pendenza di altro procedimento penale. La ricorrente ha proposto reclamo (riqualificato in ricorso per cassazione) deducendo la necessità di lavorare per situazioni di indigenza, la mancata indicazione nell'ordinanza di esigenze di salvaguardia della collettività giustificative del diniego e una presunta contraddittorietà rispetto ad altri provvedimenti che le avevano consentito analoghi allontanamenti. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur ritenendo in astratto ammissibile il ricorso per cassazione contro provvedimenti che incidono significativamente sulla libertà personale (modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare), la Corte ha ritenuto che i motivi proposti dalla ricorrente non fossero consentiti in sede di cassazione per violazione di legge: l'argomentazione basata sull'indigenza e sul bisogno di lavoro è valutazione di merito non pertinente alla motivazione del provvedimento impugnato ed è inammissibile per difetto di specificità; la censura sulla presunta carenza o contraddittorietà della motivazione attiene alla congruità della valutazione della pericolosità ed è preclusa in un ricorso ammesso ex art. 111, comma 7 Cost., che può al più censurare l'inesistenza o l'apparenza della motivazione. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma 7
Consente il ricorso per cassazione contro provvedimenti che incidono sulla libertà personale; la Corte ricorda che, sebbene ammissibile in astratto per provvedimenti che modificano le modalità della detenzione domiciliare, il sindacato in Cassazione è limitato a profili di legge (inesistenza o apparenza della motivazione), non alla rivalutazione del merito.
Ordinamento penitenziario, art. 47-ter, comma 2
Norma richiamata per qualificare come modifiche delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare le autorizzazioni ad allontanarsi per svolgere attività lavorativa; tali provvedimenti possono incidere significativamente sulla libertà personale e quindi, in astratto, essere oggetto di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento e la possibilità di imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma condannando la ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiama il limite di specificità richiesto nei motivi di ricorso; la Corte osserva che la deduzione sulla necessità di lavorare per indigenza non è specificamente pertinente alla motivazione usata dal magistrato e pertanto è inammissibile per difetto di specificità.
Massime di principio
- Le autorizzazioni a modificare le modalità della detenzione domiciliare che incidono significativamente sulla libertà personale possono essere impugnate in Cassazione per violazione di legge, ma il sindacato è limitato a questioni di diritto (esistenza o apparenza della motivazione), non alla rivalutazione di fatto.
- Argomentazioni di merito come il bisogno di lavoro o l'indigenza del detenuto sono valutazioni fattuali non pertinenti in un ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7; tali questioni vanno proposte e sviluppate nel giudizio di merito o in sede di reclamo al magistrato di sorveglianza con elementi specifici.
- Contestare la sufficienza o la congruità della motivazione (valutazione della pericolosità) in Cassazione è in gran parte precluso: è consentita solo la censura relativa all'inesistenza o all'apparenza della motivazione stessa.
- Per ottenere l'accoglimento di istanze di allontanamento per lavoro è utile documentare in modo dettagliato e specifico sia la necessità lavorativa che le misure di garanzia a tutela della collettività, e dedurre eventuali vizi di diritto (omissione totale della motivazione, violazioni procedurali) piuttosto che argomenti meramente valutativi.
- Se si ritiene che vi sia stato contrasto con precedenti provvedimenti del magistrato di sorveglianza, la censura deve essere formulata come una violazione di legge o normativa (per esempio discriminazione o arbitrarietà manifesta) e non come semplice contraddizione morale o valutativa.
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