Sentenza del 21/03/2019 n. 7972 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il recupero di maggiori dazi doganali relativi all'importazione di banane effettuata nel 2000, sostenendo che l'Agenzia fosse decaduta dal potere di procedere alla revisione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990. In particolare, ha dedotto che non gli fosse stata trasmessa, entro il termine triennale, alcuna notizia di reato idonea a interrompere la decadenza e che la Commissione tributaria regionale non avesse esaminato tale circostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata anche l'eccezione preliminare dell'Agenzia relativa al giudicato interno, precisando che le due argomentazioni utilizzate dalla Commissione regionale costituivano semplici motivazioni alternative della stessa decisione. Nel merito, la Corte ha stabilito che la notizia di reato può interrompere il termine di decadenza anche se non è formalmente riferita personalmente al contribuente, purché individui un fatto illecito penalmente rilevante e idoneo a incidere sul presupposto dell'imposta. Nel caso concreto, la contestazione penale della falsità del certificato AGRIM era sufficiente, poiché da tale falsità dipendeva l'applicazione dei dazi ordinari. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 10.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11
Disciplina il termine di decadenza per l'azione di revisione dei dazi doganali. La Corte ha ritenuto che tale termine possa essere interrotto nei casi previsti dalla normativa unionale.
Regolamento CE n. 2913/1992, art. 221
La disposizione è stata interpretata nel senso che l'interruzione del termine può operare anche rispetto al termine di decadenza previsto per la revisione dei dazi, quando l'amministrazione emette un atto contenente una notizia di reato sufficientemente concreta.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84
È stato richiamato dalla Commissione tributaria regionale in relazione alla tempestività dell'azione di recupero dei dazi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha costituito il parametro del motivo con cui il contribuente ha denunciato la violazione della disciplina sulla decadenza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
È stato invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata trasmissione di una notizia di reato a carico del contribuente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nella pronuncia.
Massime di principio
- Nel contenzioso doganale, il termine di decadenza per la revisione dei dazi può essere interrotto da un atto dell'amministrazione che contenga una notizia di reato concreta e riferita a un fatto penalmente rilevante, anche se l'atto non è formalmente intestato o notificato personalmente a ogni coobbligato.
- Non è necessario che la notizia di reato contenga già l'accertamento definitivo della responsabilità penale: è sufficiente che individui il fatto illecito e il suo collegamento con il presupposto dell'imposta o del dazio.
- Quando la falsità o irregolarità di un documento determina il venir meno di un trattamento tariffario preferenziale, tale fatto può giustificare il recupero dei dazi ordinari e l'interruzione del termine di decadenza.
- La contestazione della decadenza deve considerare non solo la posizione individuale del contribuente, ma anche il contenuto degli atti amministrativi e delle notizie di reato riferiti all'operazione, alle società coinvolte e al fatto illecito presupposto.
- Se una sentenza respinge un'eccezione con più argomentazioni che rafforzano la stessa decisione, l'impugnazione di una sola argomentazione non comporta necessariamente il giudicato interno sull'altra: occorre verificare se si tratti di autonome rationes decidendi o di motivazioni alternative della medesima statuizione.
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