Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 393 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

PROCESSO TRIBUTARIO - Art. 22 D.lgs 546/1992 - termine per la costituzione - tardività - preclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, deducendo, tra l'altro, nullità della notificazione, decadenza, carenza di motivazione, mancanza di prova della pretesa tributaria e illegittimità delle sanzioni. In appello hanno contestato sia l'irregolare costituzione del Comune, che aveva depositato una sola copia delle controdeduzioni, sia la dichiarazione di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo. Sostenevano che sussistesse connessione tra le posizioni fiscali e chiedevano l'esame dei motivi di merito non esaminati in primo grado.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo proposto dai contribuenti contro distinti atti e rapporti tributari. È stata respinta anche l'eccezione relativa alla costituzione irregolare o tardiva del Comune: tale irregolarità non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle difese, ma comporta la preclusione delle facoltà processuali ulteriori rispetto alla mera resistenza, quali la proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio, l'indicazione di mezzi di prova e la chiamata di terzi. Gli appellanti sono stati condannati alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in 300 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 22 del D.lgs. 546/1992

    La costituzione tardiva, omessa o irregolare della parte non comporta necessariamente l'estromissione dal processo o l'invalidità automatica delle difese, ma limita l'esercizio delle facoltà processuali soggette a termini e specifici adempimenti.

  • Art. 23, comma 2, del D.lgs. 546/1992

    La disposizione disciplina il deposito delle controdeduzioni e delle relative copie. Nel caso concreto, la violazione contestata dai contribuenti non è stata ritenuta idonea a determinare l'inammissibilità della difesa del Comune.

  • Art. 29 del D.lgs. 546/1992

    La norma consente la riunione di ricorsi connessi o aventi lo stesso oggetto, ma rimette tale decisione al presidente della sezione, con valutazione del collegio. Non attribuisce alle parti il diritto di proporre autonomamente un unico ricorso cumulativo in presenza di distinti rapporti tributari.

  • Art. 31 del D.lgs. 546/1992

    L'avviso di trattazione in camera di consiglio deve essere comunicato alle parti costituite. La parte non costituita o irregolarmente costituita può quindi perdere la possibilità di conoscere tempestivamente la fase decisoria e di depositare memorie o chiedere la discussione.

  • Art. 36 del D.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria può contenere una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto, senza dover riprodurre integralmente gli atti e le allegazioni delle parti.

  • Art. 19 del D.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario ogni impugnazione deve essere collegata a uno specifico atto impositivo e a uno specifico rapporto tributario, con un nesso concreto tra atto, contribuente e contestazione.

  • Cassazione, sentenza n. 10578/2010

    Nel processo tributario non è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo, proposto da più parti, e cumulativo, proposto nei confronti di più atti impugnabili, da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici di imposta, ancorché gli stessi muovano identiche contestazioni.

    Il ricorso congiunto di più contribuenti contro più atti è ammissibile solo quando esista una connessione concreta, non limitata alla mera identità delle questioni giuridiche, ma estesa anche ai fatti storici e ai rapporti tributari contestati.

Massime di principio

  • La costituzione tardiva o irregolare della controparte, nel processo tributario, non comporta di regola l'automatica esclusione dal giudizio: produce soprattutto preclusioni sulle attività processuali ulteriori rispetto alla semplice contestazione delle pretese avversarie.
  • Una parte costituita tardivamente può perdere la possibilità di formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio, indicare prove, chiamare terzi, depositare memorie o partecipare efficacemente alle fasi successive, a seconda del momento della costituzione.
  • Il ricorso tributario deve normalmente riferirsi a uno specifico contribuente, atto impositivo e rapporto d'imposta. La mera identità delle censure non basta a giustificare un ricorso collettivo e cumulativo.
  • La riunione di procedimenti distinti per connessione è una facoltà organizzativa del giudice e non equivale al diritto delle parti di concentrare preventivamente più impugnazioni in un unico ricorso.
  • Quando più posizioni fiscali derivano da fatti, atti o rapporti distinti, è prudente proporre impugnazioni separate, anche se le questioni giuridiche sollevate sono analoghe, per evitare una pronuncia di inammissibilità senza esame del merito.
  • La violazione di formalità relative al deposito degli atti della controparte determina una conseguenza processuale concreta solo se prevista dalla legge o se incide effettivamente sul diritto di difesa; non ogni irregolarità formale comporta l'invalidità dell'intero procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.