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Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 602 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Transazione novativa - lavoratore dipendente - art. 2043 Cod. civ. - valenza reddituale - non sussiste. Ferie non godute - indennità - natura reddituale - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale delle somme corrisposte alla lavoratrice dopo il licenziamento. In particolare, occorreva stabilire se l’importo previsto da una scrittura qualificata come "transazione novativa" costituisse reddito di lavoro dipendente oppure avesse natura reintegrativa e risarcitoria, in quanto fondato sulla responsabilità aquiliana prevista dall’art. 2043 del Codice civile. Era inoltre controversa la natura dell’indennità corrisposta per ferie non godute.

La decisione

La somma derivante dalla transazione novativa è stata qualificata come avente natura reintegrativa e risarcitoria, e quindi non reddituale, poiché il suo fondamento era riconducibile all’art. 2043 del Codice civile. Tale qualificazione è stata ricavata interpretando la transazione secondo buona fede e tenendo conto del contenzioso già esistente tra la lavoratrice e l’ente datore di lavoro. Diversamente, l’indennità per ferie non godute è stata considerata di natura reddituale e, pertanto, assoggettabile a imposizione.

Norme richiamate

  • Art. 2043 Codice civile

    Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

    Quando la somma corrisposta al lavoratore trova effettivo fondamento nella responsabilità aquiliana e mira a reintegrare un danno, essa può avere natura risarcitoria e non reddituale.

  • Principio di buona fede nell’interpretazione dei contratti

    La qualificazione fiscale della somma non dipende soltanto dal nome attribuito dalle parti alla scrittura, ma dall’effettiva causa dell’accordo, interpretata secondo buona fede e alla luce del contenzioso preesistente.

Massime di principio

  • La denominazione di una somma come transazione novativa non è decisiva: occorre esaminare la causa concreta dell’accordo e il collegamento con la controversia tra lavoratore e datore di lavoro.
  • Una somma ha natura non reddituale quando compensa o reintegra un danno effettivo e non costituisce remunerazione, sostituzione di reddito o corrispettivo dell’attività lavorativa.
  • Per distinguere il risarcimento dal reddito bisogna verificare quale interesse patrimoniale la somma intenda soddisfare: danno emergente e reintegrazione patrimoniale tendono a escludere la natura reddituale, mentre la sostituzione di redditi perduti tende a determinarla.
  • Le indennità per ferie non godute sono normalmente collegate al rapporto di lavoro e alla retribuzione, perciò hanno natura reddituale e sono soggette a imposizione.
  • In situazioni analoghe è essenziale conservare la transazione, gli atti del contenzioso e ogni documento che dimostri la funzione risarcitoria della somma, poiché la qualificazione fiscale dipende dalla sostanza economica dell’erogazione.

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