Sentenza del 21/03/2019 n. 1725 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella esattoriale - Costituisce atto amministrativo -- Attitudine ad acquistare efficacia di giudicato - Non sussiste - Conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello decennale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'IRPEF relativa all'anno 1998, iscritta a ruolo nel 2008. Il contribuente aveva avuto conoscenza della cartella soltanto nel 2016, in occasione di un accesso presso gli uffici dell'Agente della riscossione, e contestava la possibilità di applicare il termine ordinario decennale di prescrizione. La questione centrale era stabilire se la cartella esattoriale, una volta non impugnata, potesse produrre l'effetto di convertire il termine di prescrizione breve, normalmente quinquennale, in quello decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
La decisione
La pretesa non può beneficiare della conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale. La cartella esattoriale, pur essendo titolo esecutivo, resta un atto amministrativo e non acquista efficacia di giudicato per il solo decorso del termine di impugnazione. La mancata opposizione rende il credito irretrattabile sotto il profilo sostanziale, ma non produce un effetto processuale equiparabile a una sentenza passata in giudicato. Pertanto, non si applica l'art. 2953 c.c. e il credito resta soggetto al termine di prescrizione breve previsto dalla relativa disciplina.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c.
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
La norma consente la conversione del termine breve in quello decennale soltanto quando il diritto sia stato accertato con una sentenza di condanna passata in giudicato o con un provvedimento cui la legge attribuisca analoga efficacia. La cartella esattoriale non possiede tale attitudine, anche se non viene impugnata.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella esattoriale rende il credito non più contestabile nel merito, ma non trasforma la cartella in una sentenza passata in giudicato.
- Per stabilire la prescrizione occorre applicare il termine previsto per il tributo o il credito originario, senza convertirlo automaticamente nel termine decennale.
- Il termine decennale dell'art. 2953 c.c. opera, in linea generale, solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo o di un atto cui la legge attribuisca espressamente efficacia equivalente.
- La prescrizione deve essere verificata considerando la data di scadenza del tributo, gli eventuali atti interruttivi validamente notificati e la continuità degli intervalli temporali.
- La semplice conoscenza tardiva della cartella non determina necessariamente la decorrenza ex novo della prescrizione: è essenziale accertare quando la cartella sia stata validamente notificata e quali atti successivi abbiano eventualmente interrotto il termine.
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