Sentenza del 21/03/2019 n. 1322 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Commissioni di delega - Esenzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'infedele fatturazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, delle commissioni di delega percepite da A. S.p.A. nell'ambito di contratti di coassicurazione. Secondo l'Ufficio, l'attività svolta dalla compagnia delegataria per conto delle coassicuratrici deleganti costituiva una prestazione autonoma e imponibile ai fini IVA. La contribuente sosteneva invece che la gestione dei sinistri e gli altri compiti derivanti dalla clausola di delega fossero parte integrante dell'attività assicurativa e, quindi, esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che la clausola di delega non alteri la natura assicurativa dell'operazione di coassicurazione, poiché ciascuna coassicuratrice assume un'obbligazione diretta, seppur pro quota, verso l'assicurato e la delegataria svolge una prestazione unitaria funzionale alla copertura del rischio. Le commissioni di delega sono pertanto ricomprese nell'attività assicurativa esente da IVA. È stato inoltre rigettato l'appello incidentale della contribuente e le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell'oscillazione della giurisprudenza e della complessità della questione.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633/1972
Esenzione IVA per le "operazioni di assicurazione".
L'esenzione si estende alle prestazioni che, sotto il profilo economico, integrano il servizio assicurativo, comprese quelle rese nell'ambito della coassicurazione mediante clausola di delega, quando il prestatore è vincolato contrattualmente nei confronti dell'assicurato.
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate per contestare l'infedele fatturazione delle operazioni ritenute imponibili; la contestazione è stata respinta perché le prestazioni sono state ritenute esenti da IVA.
Disciplina la coassicurazione. La clausola di delega è considerata parte integrante del contratto, in quanto funzionale alla gestione unitaria del rischio frazionato tra più compagnie.
Art. 135 della Direttiva 2006/112/CE
La disposizione europea sull'esenzione delle operazioni assicurative deve essere interpretata considerando la sostanza economica dell'operazione e impedendo che un servizio unitario venga artificialmente frazionato in prestazioni autonome per assoggettarne alcune a IVA.
Cassazione n. 22429/2016
L'esenzione per le "operazioni di assicurazione" si estende alla pluralità di prestazioni idonee a integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, purché il prestatore si sia impegnato direttamente nei confronti dell'assicurato a garantire la copertura del rischio.
La natura fiscale dell'attività va valutata in base agli elementi caratteristici dell'operazione complessiva, non alla separata qualificazione formale delle singole attività svolte dalla compagnia delegataria.
CGUE, sentenza 25 febbraio 1999, causa C-349/96
La prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non deve essere artificialmente divisa in più parti.
Le attività accessorie o funzionalmente connesse alla prestazione assicurativa principale seguono il medesimo trattamento IVA quando, considerate dal punto di vista del consumatore medio, costituiscono un'unica prestazione economica.
CGUE, sentenza 3 aprile 2008, causa C-124/07
Gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo economicamente più confacente senza rischiare l'esclusione dall'esenzione.
La scelta di organizzare la gestione assicurativa attraverso una clausola di delega non può, di per sé, comportare la perdita dell'esenzione IVA.
Massime di principio
- Nel settore assicurativo, la qualificazione IVA delle commissioni o attività di delega deve essere valutata in base alla sostanza economica dell'operazione e alla sua funzione nel servizio assicurativo complessivo, non soltanto in base alla forma contrattuale o alla separata fatturazione.
- Le attività svolte dalla compagnia delegataria possono beneficiare dell'esenzione IVA quando sono funzionalmente necessarie alla gestione della copertura assicurativa e il rapporto di coassicurazione comporta un vincolo diretto, anche pro quota, tra le coassicuratrici e l'assicurato.
- La mera circostanza che la delegataria svolga attività per conto di altre compagnie non rende automaticamente tali attività prestazioni autonome e imponibili: occorre verificare se siano parte integrante di un'unica prestazione assicurativa.
- Per applicare l'esenzione è rilevante l'esistenza di un'obbligazione assicurativa verso l'assicurato; una prestazione meramente amministrativa o organizzativa, priva di collegamento diretto con la copertura del rischio, potrebbe invece essere trattata diversamente.
- La clausola di delega non modifica, di per sé, la natura della coassicurazione né determina il frazionamento artificiale di una prestazione unica in più servizi imponibili.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali oscillanti e di una fattispecie complessa, il giudice può compensare integralmente le spese di lite anche quando una delle parti risulta sostanzialmente vittoriosa.
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