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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12090/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)

La controversia

Una società già ammessa prima ad amministrazione controllata, poi dichiarata insolvente e posta in amministrazione straordinaria, conveniva una banca chiedendo la revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall. di rimesse affluite su un conto corrente nel periodo sospetto, per un importo complessivo di euro 3.983.668,58. La procedura sosteneva che le rimesse fossero solutorie e che la banca conoscesse lo stato di decozione della cliente, invocando vari elementi indiziari (bilanci, emissione obbligazionaria, protesti, decreti ingiuntivi, stampa, quotazione di gruppo). La banca eccepiva tra l'altro decadenza ex art. 69-bis l. fall., diversa decorrenza del periodo sospetto, inapplicabilità di alcune rimesse e soprattutto l'esistenza di un'apertura di credito che rendeva non revocabili le rimesse nei limiti dell'affidamento. In primo grado, dopo CTU contabile, il tribunale rigettava la domanda ritenendo provata per facta concludentia un'apertura di credito fino a un miliardo di lire, sulla base di documenti e dell'andamento del conto; la corte d'appello confermava. Con il ricorso per cassazione la procedura deduceva, in sintesi, violazione degli artt. 2697, 2704, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 45 l. fall. per l'asserita inesistenza di una data certa e di prova opponibile alla massa dell'affidamento, violazione dell'art. 117 TUB e della normativa CICR/Banca d'Italia in tema di forma dei contratti bancari, vizio di valutazione delle prove e omessa pronuncia sulla domanda subordinata limitata alle sole rimesse successive al 6 novembre 2002, quando il conto sarebbe stato di fatto bloccato o chiuso. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, confermando i principi sulla prova della data certa ex art. 2704 c.c., sulla prova presuntiva, sulla valutazione delle prove e sulla possibilità di provare un'apertura di credito anche per facta concludentia nei limiti delle norme di trasparenza bancaria; ha invece accolto il quarto motivo perché la corte d'appello non aveva pronunciato sulla domanda subordinata di inefficacia parziale delle rimesse successive al 6 novembre 2002. La sentenza è stata dunque cassata con rinvio limitatamente a tale profilo, anche per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, ha accolto il quarto motivo per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di revocatoria parziale delle rimesse successive al 6 novembre 2002 e ha cassato la sentenza con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese. È rimasto fermo l'orientamento di merito sull'esistenza, opponibilità e prova dell'affidamento, ma la questione della domanda subordinata dovrà essere riesaminata in rinvio; solo dopo tale verifica potrà essere affrontato l'ulteriore profilo della scientia decoctionis, rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, legge fallimentare

    Norma posta a fondamento della domanda di revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie nel periodo sospetto.

  • art. 69-bis legge fallimentare

    Richiamato dalla banca come eccezione di decadenza dall'azione revocatoria.

  • art. 2704 c.c.

    La data della scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi solo nei casi tipici; la prova della data certa può essere data anche con fatti atipici obiettivi, testimoni o presunzioni purché idonei a dimostrare con certezza l'anteriorità del documento.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all'originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità anche tramite altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    La censura in cassazione è ammissibile solo se si deduce un vizio di sussunzione sui requisiti delle presunzioni; non è consentita una semplice diversa lettura del materiale indiziario.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l'onere della prova è posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato le risultanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    È violato solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando attribuisce maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è prova legale; non è sindacabile il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 45 legge fallimentare

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'opponibilità alla procedura dei documenti e della data del contratto.

  • art. 117 TUB

    Consente, con disciplina secondaria, che particolari contratti bancari siano stipulati in forma diversa da quella scritta; la deroga non elimina la forma scritta ma la attenua, richiedendo comunque che nel contratto scritto 'madre' siano indicate le condizioni economiche del contratto accessorio.

  • art. 3, comma 3, l. n. 154 del 1992

    Richiamato come antecedente normativo dell'art. 117 TUB sulla forma dei contratti bancari.

  • delibera CICR 4 marzo 2003

    La Corte ribadisce che, per i contratti bancari in forma diversa dallo scritto, occorre una stretta connessione funzionale e operativa con il contratto scritto e una sostanziale regolamentazione desumibile da esso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La censura motivazionale è ulteriormente inammissibile per doppia conforme, poiché i giudici di merito avevano deciso nello stesso senso sul punto decisivo della data della delibera di fido e della richiesta di affidamento.

Massime di principio

  • La data certa di una scrittura privata non autenticata può essere provata anche mediante elementi atipici, purché oggettivi, sottratti alla disponibilità della parte che li invoca e idonei a rendere certa l'anteriorità del documento rispetto al terzo.
  • Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio: non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino solo a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura delle prove.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia male qualificato, sul piano giuridico, gli indizi rispetto ai requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si contesta la mera attendibilità dell'inferenza presuntiva effettuata dal merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla valutazione delle prove: rileva solo l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti, l'attribuzione a una prova di un regime legale diverso da quello previsto o la dichiarata applicazione del prudente apprezzamento in presenza di prova legale.
  • In materia bancaria, l'assenza di una scheda contrattuale unitaria non esclude in assoluto la prova di un'apertura di credito se la stessa risulta, nei limiti consentiti dalla disciplina di trasparenza, da un complesso coerente di documenti scritti e da una stretta connessione con il contratto di conto corrente.
  • Nel giudizio di appello, l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata non può essere sanata dal solo richiamo della questione nella motivazione o dalla sua pretesa assorbibilità: se la domanda introduce un diverso petitum o una mera riduzione del petitum connessa alla medesima vicenda sostanziale, il giudice deve comunque esaminarla.
  • Quando la decisione di legittimità rileva l'omessa pronuncia su una domanda subordinata, il rinvio è necessario per valutare la sua ammissibilità e fondatezza; solo all'esito di tale esame possono essere affrontati eventuali ulteriori profili rimasti assorbiti nel merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveContenzioso tributarioMutuoIntermediazione finanziaria
RamiContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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