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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17180/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.1,3,4,6 c.p.). Il ricorrente deduceva, in sintesi: 1) travisamento delle intercettazioni e lettura errata dei contenuti, con identificazione sbagliata di interlocutori e interpretazioni che avrebbero trasformato millanterie o disponibilità verbali in fatti concreti; nessun reato-fine sarebbe stato provato a suo carico (es. vicenda estorsiva ai danni di Scafidi Davide sarebbe stata compiuta da altri); 2) vizi di diritto in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 4 (disponibilità di armi): l'aggravante sarebbe stata basata su presunzioni generiche e sulle "massime di esperienza" relative alle mafie storiche, senza adeguata motivazione e senza prova della conoscenza diretta da parte del ricorrente, violando l'art. 59 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la Corte non può riesaminare in sede di legittimità il materiale probatorio o riformulare la valutazione degli indizi e delle intercettazioni, salvo verificare la presenza di manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito; b) il primo motivo risultava aspecifico e volto a proporre una diversa lettura delle risultanze, cioè una rinnovata valutazione di fatto non consentita in cassazione; il Tribunale del riesame aveva invece fornito una ricostruzione dettagliata e logica della partecipazione del prevenuto all'associazione mafiosa, basata su captazioni "confessorie", disponibilità operative, contributi ad estorsioni e valutazioni di terzi; c) anche il secondo motivo è generico e infondato: l'aggravante relativa alla disponibilità di armi poteva essere fondata sulle massime di esperienza e, nel caso concreto, risultava accertata la detenzione illegale di armi da parte di un coindagato (Napoli Mario), circostanza che rendeva plausibile la conoscenza o almeno la colposa ignoranza attribuibile al ricorrente ai sensi dell'art. 59 c.p.; d) per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis codice penale

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso. Nel provvedimento è stata ritenuta sussistente la partecipazione del ricorrente in termini di "messa a disposizione" stabile e contributo alle attività del sodalizio, anche indipendentemente dalla prova di singoli atti esecutivi.

  • art. 59 codice penale

    Principio della responsabilità per dolo o colpa nella conoscenza di circostanze personali dei concorrenti; applicato per ritenere che la disponibilità di armi accertata a carico di un coindagato poteva essere imputata al ricorrente per conoscenza o per colpa, integrando l'aggravante oggettiva.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) codice procedura penale

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente aveva dedotto vizi in tali lettere ma la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche o volte a una rinnovata valutazione di fatto, quindi non ammissibili.

  • art. 173 disposizioni attuative codice procedura penale

    Richiama il limite di enunciazione sintetica dei motivi: il ricorso doveva essere articolato nei limiti strettamente necessari; la Corte ha rilevato genericità e mancata esplicita confutazione delle argomentazioni del giudice di merito.

  • art. 616 codice procedura penale

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e all'erogazione di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94 disposizioni attuative

    Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione del materiale probatorio o per sostituirsi al giudice di merito nella lettura delle intercettazioni: i motivi che si riducono a una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili.
  • I ricorsi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la genericità o l'assenza di confutazione diretta della motivazione del giudice di merito comportano l'inammissibilità.
  • Le "massime di esperienza" circa le mafie storiche possono essere utilizzate dal giudice come criterio interpretativo se applicate con prudenza e motivazione; non costituiscono di per sé prova assoluta ma possono integrare il quadro indiziario.
  • L'aggravante per la disponibilità di armi, se accertata per un sodale, può essere comunicata ad altri partecipanti all'associazione quando vi sia conoscenza o almeno colposa ignoranza (art. 59 c.p.).
  • In caso di inammissibilità del ricorso si possono irrogare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende; pertanto il difensore deve valutare il rischio di doglianze generiche o di mera rielaborazione dei fatti.

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