Cassazione Penale, Ordinanza n. 21745/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Secondo il testo, i motivi difensivi erano sostanzialmente reiterativi rispetto a quelli già esaminati e disattesi in appello: la difesa insisteva sulla breve durata dell'evasione e sulla continuità spaziale del luogo in cui l'imputato si trovava, sostenendo che tali elementi dovessero escludere la sussistenza del reato. Inoltre, in cassazione veniva dedotta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma tale profilo non risultava dedotto in appello ed era, in questa sede, formulato in modo aspecifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero non consentite in sede di legittimità perché reiterative e già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata, la quale aveva indicato elementi probatori della volontaria sottrazione ai controlli: l'imputato si trovava in un appartamento diverso dal proprio, raggiungibile tramite un foro appositamente praticato nel muro per agevolare lo spostamento da un domicilio all'altro. La Corte ha aggiunto che la brevità dell'evasione e la continuità spaziale non escludono l'elemento materiale del reato, secondo costante giurisprudenza. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha rilevato che la questione non era stata dedotta in appello e che il motivo era comunque aspecifico. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere scrutinata in cassazione solo se il motivo indichi i presupposti legittimanti e renda percepibile la decisiva rilevanza della denunciata omissione motivazionale; in difetto, la doglianza è aspecifica.
È richiamato come parametro per il rilievo officioso delle cause di non punibilità, incluso il possibile scrutinio della particolare tenuità del fatto.
È la fattispecie di evasione per la quale l'imputato era stato condannato e la cui conferma è stata ritenuta corretta dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure meramente reiterative di doglianze già esaminate e disattese con argomentazione logicamente e giuridicamente adeguata dal giudice di merito.
- Ai fini del delitto di evasione, la brevità della condotta o la continuità spaziale tra i luoghi non escludono di per sé l'elemento materiale del reato, quando risulti la volontaria sottrazione ai controlli.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto in cassazione richiede specificità: occorre indicare gli elementi fattuali e giuridici che rendono decisivo il mancato rilievo della causa di non punibilità.
- La mancata deduzione in appello della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. indebolisce la censura in cassazione, soprattutto se formulata in modo generico.
- In presenza di una motivazione di merito che individui elementi probatori della volontaria evasione, la Corte di cassazione non può sostituire una nuova valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito.
Come è indicizzato
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