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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03416/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine dalla negoziazione e compensazione di un assegno bancario non trasferibile tratto da un soggetto sul proprio conto presso la banca ricorrente. L'assegno, presentato per l'incasso presso un diverso istituto di credito, sarebbe stato pagato in favore di un soggetto non legittimato, con conseguente pregiudizio per il traente/beneficiario indicato sul titolo. Nei gradi di merito era stata affermata la responsabilità solidale della banca trattaria per non aver verificato la legittimazione del prenditore e per aver consentito la compensazione del titolo in violazione della disciplina dell'assegno non trasferibile. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 l. assegni e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato che sul retro del titolo vi era una firma di girata a nome del ricorrente/traente seguita dal timbro dell'istituto negoziatore, con conseguente erronea applicazione automatica della responsabilità; 2) violazione dell'art. 43 l. assegni e dell'art. 1176 c.c., censurando l'affermazione di una responsabilità "solidale ed oggettiva" della banca trattaria e invocando il principio della natura soggettiva, per colpa, della responsabilità bancaria; 3) violazione degli artt. 34 e 43 l. assegni, sostenendo che l'intrasferibilità dell'assegno incide solo sul divieto di girata e non sul regime di presentazione in stanza di compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva una questione nuova non risultante come trattata nei precedenti gradi di merito, in violazione del principio per cui in cassazione possono essere esaminate solo questioni già devolute e del correlato onere di autosufficienza. Ha respinto il secondo motivo osservando che la Corte d'appello non aveva affatto affermato una responsabilità oggettiva della banca, ma aveva ricondotto la responsabilità a colpa della trattaria per mancata verifica della legittimità del titolo secondo la diligenza professionale del bonus argentarius. Ha ritenuto il terzo motivo non decisivo, perché rivolto contro una considerazione argomentativa non costituente ratio decidendi, essendo la decisione sorretta autonomamente dalla colpa della banca. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 l. assegni

    La responsabilità della banca trattaria e della banca negoziatrice è stata letta come responsabilità per colpa, da accertarsi alla luce della diligenza professionale del bonus argentarius; l'intrasferibilità dell'assegno e la sua negoziazione indebita impongono la verifica della legittimazione del prenditore.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza richiesta all'istituto di credito è quella qualificata del professionista, e la responsabilità non è automatica ma soggettiva per negligenza nell'esecuzione dei controlli dovuti.

  • artt. 34 e 43 l. assegni

    La censura sulla distinzione tra divieto di girata e regime di compensazione è stata reputata non decisiva rispetto alla ratio decidendi, fondata sulla colpa della banca trattaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere esaminate questioni nuove, se non risulta che siano state previamente devolute e trattate nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente il momento e il luogo processuale della relativa deduzione.
  • La responsabilità della banca nell'ambito della circolazione di un assegno non trasferibile non è automatica, ma presuppone l'accertamento della colpa, valutata secondo la diligenza professionale qualificata richiesta all'istituto di credito.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, le censure rivolte a passaggi argomentativi non decisivi non sono idonee a scalfire la sentenza.
  • La banca che consente l'incasso o la compensazione di un assegno non trasferibile deve verificare la legittimazione del soggetto che si presenta all'incasso, essendo tenuta a un controllo conforme alla diligenza del bonus argentarius.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssegno
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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