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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19802/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un'actio negatoria servitutis proposta per far accertare l'inesistenza di un diritto di passaggio con mezzi agricoli esercitato su una striscia di terreno di proprietà degli attori. Il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio; il giudizio è stato poi esteso ad altri soggetti indicati come comproprietari o eredi del fondo e, in seguito, è intervenuto un ulteriore soggetto quale acquirente del fondo preteso dominante, che ha aderito alle difese e domande dell'originario convenuto. In primo grado la domanda riconvenzionale è stata accolta e l'actio negatoria rigettata. In appello, i soccombenti hanno sostenuto che la striscia di terreno, sino al 1998 (o comunque sino alla soppressione dell'ente di riforma fondiaria), era un bene della riforma fondiaria destinato a fascia frangivento e quindi vincolato alla pubblica utilità, con conseguente inusucapibilità; hanno inoltre contestato la ritenuta apparenza della servitù e la dedotta non contestazione ex art. 115 c.p.c. La Corte d'appello ha tuttavia rigettato nuovamente l'actio negatoria e accolto la riconvenzionale. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto, in sintesi, nullità della sentenza per omessa pronuncia/erronea motivazione, violazione degli artt. 828 e 830 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, oltre a censure su art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello male interpretato la domanda riconvenzionale e spostato indebitamente l'onere probatorio sul requisito dell'apparenza della servitù.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la destinazione pubblica del fondo e aveva richiesto ai ricorrenti la prova di un atto amministrativo ad hoc. La Corte ha valorizzato la documentazione richiamata in ricorso, dalla quale emergeva che la striscia di terreno era un bene della riforma fondiaria qualificato come fascia frangivento e ceduto ai privati solo in forza di una disciplina legislativa specifica e di una delibera regionale. Ne ha tratto il principio secondo cui i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati a una funzione istituzionale di pubblico servizio, non sono sottraibili a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge e, pertanto, non possono essere usucapiti; inoltre il possesso su beni indisponibili non produce effetto ex art. 1145 c.c. Restano assorbite le censure sull'apparenza della servitù. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame del merito e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta omissione di pronuncia; la censura è stata accolta nei limiti in cui la Corte di merito non si è confrontata con il nucleo decisivo delle difese degli appellanti sulla destinazione pubblica del bene.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte di cassazione ha escluso che potesse fondare la prova dell'apparenza della servitù una generica non contestazione, ma nel caso concreto le censure su tale profilo sono rimaste assorbite dall'accoglimento dei motivi sulla inusucapibilità del bene.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalle parti ricorrenti per contestare l'indebito spostamento dell'onere probatorio; la Cassazione ha ritenuto decisiva, a monte, l'erronea pretesa di una prova di destinazione amministrativa ad hoc quando la destinazione pubblica derivava direttamente dalla disciplina legale.

  • art. 828 c.c.

    I beni destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità, se appartenenti a enti pubblici, sono soggetti al regime di indisponibilità e non possono essere sottratti alla destinazione se non nei modi previsti dalla legge.

  • art. 830 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 828 c.c. per affermare che i terreni della riforma fondiaria, destinati alla funzione istituzionale dell'ente, non sono usucapibili finché permane la destinazione pubblicistica.

  • art. 1145 c.c.

    Il possesso su beni appartenenti al patrimonio indisponibile non produce effetti utili ai fini dell'usucapione del bene o dei diritti reali incompatibili con la destinazione pubblica.

  • art. 43 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro costituzionale della riforma agraria; non costituisce il fulcro della ratio decidendi esplicitata dalla Corte.

  • art. 44 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla riforma agraria; non decisivo nella motivazione di accoglimento.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di regime dei beni pubblici e privati; non centrale nella decisione.

Massime di principio

  • I terreni acquistati o gestiti da enti di riforma fondiaria, quando la legge ne preveda la destinazione a finalità istituzionali o di pubblico servizio, sono soggetti al regime dell'indisponibilità e non possono essere usucapiti fino a quando tale destinazione non venga rimossa nei modi stabiliti dalla legge.
  • Quando la destinazione pubblicistica del bene discende direttamente dalla legge o dalla disciplina normativa di settore, non è necessario un ulteriore atto amministrativo ad hoc per provarne l'ineditabilità o l'inusucapibilità.
  • La cessione del bene ai privati non è di per sé indice della sua libera disponibilità: se la cessione è avvenuta in forza di una norma speciale che autorizza l'alienazione di beni pubblicistici, ciò conferma piuttosto la permanenza di un regime vincolato fino all'atto traslativo.
  • Sul bene appartenente al patrimonio indisponibile non possono essere costituiti o acquistati diritti reali incompatibili con la sua destinazione pubblica, e il possesso su di esso non produce effetti utili ai fini dell'usucapione.
  • Se il giudice di merito omette di confrontarsi con la deduzione decisiva circa la destinazione pubblica legale del bene, la motivazione risulta viziata e la decisione va cassata per nuovo esame.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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