Sentenza n. 115/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento del decreto n. 1 del 26 gennaio 2016 adottato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona e di ogni atto conseguente, presupposto o comunque connesso e per il riconoscimento del diritto ad usufruire di 45 giorni di ferie annuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona che ha disciplinato il piano di recupero delle ferie relative al 2015, applicando la riduzione da quarantacinque a trenta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (magistrati ordinari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha disciplinato il recupero dei giorni di ferie per il 2015, sostenendo di avere diritto a quarantacinque giorni annuali. In origine hanno dedotto: violazione dell’art. 90, comma 1, r.d. n. 12/1941, ritenuto non tacitamente abrogato dall’art. 16 d.l. n. 132/2014; violazione degli artt. 3 e 77 Cost., poiché il d.l. n. 132/2014, concernente la giustizia civile, avrebbe inciso anche sui settori penale e di sorveglianza; violazione degli artt. 3, 36 e 104 Cost., sostenendo che la peculiarità, la delicatezza e il grado di responsabilità della funzione giudiziaria, nonché le garanzie costituzionali di indipendenza dei magistrati, imponessero un trattamento differenziato in materia di ferie. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno rinunciato ai primi due motivi, alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2719/2019, insistendo sulle censure costituzionali relative agli artt. 3, 36 e 104 Cost. e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 135/2025 sul trattamento economico dei magistrati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte estinto per rinuncia, limitatamente ai primi due motivi, e ha respinto la parte residua. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 d.l. n. 132/2014 rispetto agli artt. 36 e 104 Cost. La riduzione delle ferie non incide sull’indipendenza e sull’autonomia della magistratura, purché il trattamento non sia del tutto estraneo o sproporzionato rispetto a quello previsto per gli altri lavoratori. L’indipendenza e l’autonomia costituzionali attengono alla funzione giudiziaria e all’esercizio del potere conformativo sui rapporti giuridici, non alla pretesa a un trattamento privilegiato in materia di ferie. Il diritto alle ferie deriva dall’art. 36 Cost. e assolve alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche; non è invece direttamente riconducibile all’art. 104 Cost. La disciplina che ha portato a trenta giorni ha allineato il trattamento dei magistrati a quello generale dei lavoratori pubblici, già previsto dall’art. 1 l. n. 937/1977, senza violare il principio di uguaglianza. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 135/2025 è stato ritenuto inconferente, perché quella pronuncia riguardava il trattamento economico dei magistrati, profilo strettamente correlato all’indipendenza e all’autonomia, mentre la durata delle ferie non presenta analoga connessione. Le spese sono state compensate in ragione della sopravvenienza, rispetto alla notificazione del ricorso, della giurisprudenza risolutiva.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, r.d. n. 12/1941
Norma invocata dai ricorrenti quale fonte del diritto a quarantacinque giorni di ferie; il relativo motivo è stato oggetto di rinuncia.
Fonte normativa ritenuta legittimante la riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati a trenta giorni; la questione di legittimità costituzionale rispetto agli artt. 36 e 104 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata.
Individua in trenta giorni la misura generale delle ferie dei lavoratori pubblici, rispetto alla quale è stata ritenuta ragionevole l’equiparazione del trattamento dei magistrati.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti sotto il profilo dell’uguaglianza e della necessità di un trattamento differenziato; il TAR ha escluso l’irragionevolezza della disciplina uniforme.
art. 36 Cost.
Riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite, inteso come diritto indisponibile e irrinunciabile, funzionale anche al recupero delle energie fisiche e psichiche; non impone tuttavia una durata di quarantacinque giorni per i magistrati.
art. 104 Cost.
Tutela l’indipendenza e l’autonomia della magistratura con riferimento alla funzione giudiziaria, ma non fonda un diritto a un trattamento privilegiato in materia di ferie.
art. 77 Cost.
Invocato dai ricorrenti contro l’applicazione del d.l. n. 132/2014 a settori diversi dalla giustizia civile; il relativo motivo è stato rinunciato.
Richiamato per la trattazione della causa in udienza straordinaria.
Massime di principio
- La riduzione del numero di giorni di ferie dei magistrati non viola, di per sé, l’indipendenza e l’autonomia della magistratura garantite dall’art. 104 Cost., quando la durata delle ferie resta non estranea né sproporzionata rispetto a quella prevista in via generale per gli altri lavoratori pubblici.
- Il diritto alle ferie annuali retribuite trova fondamento nell’art. 36 Cost. ed è finalizzato sia a compensare l’attività lavorativa sia a consentire il recupero delle energie fisiche e psichiche; tale disposizione non impone necessariamente una durata differenziata delle ferie in ragione dello status di magistrato.
- Le garanzie di indipendenza e autonomia della magistratura riguardano l’esercizio della funzione giudiziaria e del potere conformativo sui rapporti giuridici, non ogni profilo del trattamento giuridico ed economico del magistrato; pertanto, la disciplina delle ferie non è automaticamente attratta nell’ambito di tutela dell’art. 104 Cost.
- È compatibile con il principio di uguaglianza una disciplina che uniformi la durata delle ferie dei magistrati a quella generale dei lavoratori pubblici, ove la misura riconosciuta sia idonea a garantire il recupero delle energie e non risulti irragionevole o sproporzionata.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma sulla durata delle ferie dei magistrati è manifestamente infondata quando la censura prospetta genericamente una lesione dell’indipendenza, senza dimostrare una concreta incidenza della misura sull’autonomia funzionale della magistratura.
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