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Sentenza

Sentenza n. 115/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento del decreto n. 1 del 26 gennaio 2016 adottato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona e di ogni atto conseguente, presupposto o comunque connesso e per il riconoscimento del diritto ad usufruire di 45 giorni di ferie annuali.

Giustizia amministrativa201600156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona che ha disciplinato il piano di recupero delle ferie relative al 2015, applicando la riduzione da quarantacinque a trenta giorni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (magistrati ordinari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha disciplinato il recupero dei giorni di ferie per il 2015, sostenendo di avere diritto a quarantacinque giorni annuali. In origine hanno dedotto: violazione dell’art. 90, comma 1, r.d. n. 12/1941, ritenuto non tacitamente abrogato dall’art. 16 d.l. n. 132/2014; violazione degli artt. 3 e 77 Cost., poiché il d.l. n. 132/2014, concernente la giustizia civile, avrebbe inciso anche sui settori penale e di sorveglianza; violazione degli artt. 3, 36 e 104 Cost., sostenendo che la peculiarità, la delicatezza e il grado di responsabilità della funzione giudiziaria, nonché le garanzie costituzionali di indipendenza dei magistrati, imponessero un trattamento differenziato in materia di ferie. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno rinunciato ai primi due motivi, alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2719/2019, insistendo sulle censure costituzionali relative agli artt. 3, 36 e 104 Cost. e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 135/2025 sul trattamento economico dei magistrati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte estinto per rinuncia, limitatamente ai primi due motivi, e ha respinto la parte residua. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 d.l. n. 132/2014 rispetto agli artt. 36 e 104 Cost. La riduzione delle ferie non incide sull’indipendenza e sull’autonomia della magistratura, purché il trattamento non sia del tutto estraneo o sproporzionato rispetto a quello previsto per gli altri lavoratori. L’indipendenza e l’autonomia costituzionali attengono alla funzione giudiziaria e all’esercizio del potere conformativo sui rapporti giuridici, non alla pretesa a un trattamento privilegiato in materia di ferie. Il diritto alle ferie deriva dall’art. 36 Cost. e assolve alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche; non è invece direttamente riconducibile all’art. 104 Cost. La disciplina che ha portato a trenta giorni ha allineato il trattamento dei magistrati a quello generale dei lavoratori pubblici, già previsto dall’art. 1 l. n. 937/1977, senza violare il principio di uguaglianza. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 135/2025 è stato ritenuto inconferente, perché quella pronuncia riguardava il trattamento economico dei magistrati, profilo strettamente correlato all’indipendenza e all’autonomia, mentre la durata delle ferie non presenta analoga connessione. Le spese sono state compensate in ragione della sopravvenienza, rispetto alla notificazione del ricorso, della giurisprudenza risolutiva.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 1, r.d. n. 12/1941

    Norma invocata dai ricorrenti quale fonte del diritto a quarantacinque giorni di ferie; il relativo motivo è stato oggetto di rinuncia.

  • art. 16 d.l. n. 132/2014

    Fonte normativa ritenuta legittimante la riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati a trenta giorni; la questione di legittimità costituzionale rispetto agli artt. 36 e 104 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 1 l. n. 937/1977

    Individua in trenta giorni la misura generale delle ferie dei lavoratori pubblici, rispetto alla quale è stata ritenuta ragionevole l’equiparazione del trattamento dei magistrati.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti sotto il profilo dell’uguaglianza e della necessità di un trattamento differenziato; il TAR ha escluso l’irragionevolezza della disciplina uniforme.

  • art. 36 Cost.

    Riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite, inteso come diritto indisponibile e irrinunciabile, funzionale anche al recupero delle energie fisiche e psichiche; non impone tuttavia una durata di quarantacinque giorni per i magistrati.

  • art. 104 Cost.

    Tutela l’indipendenza e l’autonomia della magistratura con riferimento alla funzione giudiziaria, ma non fonda un diritto a un trattamento privilegiato in materia di ferie.

  • art. 77 Cost.

    Invocato dai ricorrenti contro l’applicazione del d.l. n. 132/2014 a settori diversi dalla giustizia civile; il relativo motivo è stato rinunciato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa in udienza straordinaria.

Massime di principio

  • La riduzione del numero di giorni di ferie dei magistrati non viola, di per sé, l’indipendenza e l’autonomia della magistratura garantite dall’art. 104 Cost., quando la durata delle ferie resta non estranea né sproporzionata rispetto a quella prevista in via generale per gli altri lavoratori pubblici.
  • Il diritto alle ferie annuali retribuite trova fondamento nell’art. 36 Cost. ed è finalizzato sia a compensare l’attività lavorativa sia a consentire il recupero delle energie fisiche e psichiche; tale disposizione non impone necessariamente una durata differenziata delle ferie in ragione dello status di magistrato.
  • Le garanzie di indipendenza e autonomia della magistratura riguardano l’esercizio della funzione giudiziaria e del potere conformativo sui rapporti giuridici, non ogni profilo del trattamento giuridico ed economico del magistrato; pertanto, la disciplina delle ferie non è automaticamente attratta nell’ambito di tutela dell’art. 104 Cost.
  • È compatibile con il principio di uguaglianza una disciplina che uniformi la durata delle ferie dei magistrati a quella generale dei lavoratori pubblici, ove la misura riconosciuta sia idonea a garantire il recupero delle energie e non risulti irragionevole o sproporzionata.
  • La questione di legittimità costituzionale di una norma sulla durata delle ferie dei magistrati è manifestamente infondata quando la censura prospetta genericamente una lesione dell’indipendenza, senza dimostrare una concreta incidenza della misura sull’autonomia funzionale della magistratura.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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